CONVEGNO IN BASILICATA: l’amianto resta una minaccia!
23/02/2013COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEI COMITATI DELLE VITTIME E DEGLI EX ESPOSTI ALL’AMIANTO
23/02/2013Allarme rosso per i lavoratori esposti all’amianto
1.- Dando ulteriore prova di una risalente, quasi incoercibile, idiosincrasia nei confronti della normativa in materia previdenziale per i lavoratori esposti all’amianto, la nostra Corte di Cassazione (seguita a ruota da quasi tutta la giurisprudenza di merito) si è inventata di sana pianta l’istituto della c.d. decadenza tombale dall’azione, con perdita definitiva del diritto alla rivalutazione contributiva (e pesanti condanne alle spese per i lavoratori; in un ultimo esempio il caso è stato deciso addirittura con ordinanza … ). Si tratta di un istituto giuridico che però non esiste nell’ordinamento, il quale conosce invece la decadenza dalla domanda processuale che non può mai seppellire però il diritto sostanziale!
Si tratta pure di una soluzione che comporta pesanti ed incongrue conseguenze sui lavoratori esposti, soprattutto perché l’applicazione della normativa in materia previdenziale ha conosciuto sotto il profilo temporale un recepimento assai differenziato a seconda delle province italiane; e ciò principalmente per l’atteggiamento temporeggiatore messo in atto dagli istituti previdenziali con il noto palleggiamento delle responsabilità e delle pratiche da un istituto pubblico all’altro (dalla direzione provinciale per i curricula; all’INAIL per la certificazione; all’INPS per la maggiorazione contributiva).
Se poi si aggiunge l’enorme incertezza prodotta in materia dalle continue modifiche normative e dalla contraddittorie pronunce della giurisprudenza (anche della Corte Cost.), si può capire che non pochi lavoratori siano rimasti spesso in balia degli eventi, ed abbiano più che altro subito in modo del tutto involontario il decorso del termine triennale di cui si discute, il cui spirare si rivela ora letale, secondo la creativa (a dir poco) giurisprudenza in discussione.
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Ora con questo nuovo (e purtroppo già consolidato) corso giurisprudenziale, si sostiene in modo sostanzialmente immotivato che per i lavoratori esposti all’amianto non valga il diritto vigente, ma ne valga un altro speciale assai più restrittivo, con effetti tombali non previsti dall’ordinamento. L’ordinamento non prevede infatti che un diritto previdenziale (come la contribuzione per esposizione ad amianto) si possa perdere per sempre senza esercitare effetti nemmeno per il futuro grazie al decorso di un termine che prevede soltanto la perdiata di una domanda.
Al contrario una simile soluzione appare in sicuro contrasto con la Costituzione italiana che tutela la posizione previdenziale dei lavoratori come diritto irrinunciabile, imprescrittibile e non suscettibile a decadenza alcuna.
Ricordo a tutti che ad es.: la Corte Costituzionale (246/1992) decidendo in materia di integrazione al minimo della pensione – pure esso una componente del diritto a pensione – affermò che la decadenza dall’azione possa determinare (lo dice la parola stessa) soltanto la perdita dei ratei pregressi e non del diritto alla pensione integrata al minimo per il futuro.
“Il diritto a pensione, infatti, come si è accennato, è imprescrittibile (nè sottoponibile a decadenza) secondo una giurisprudenza non controversa, in conformità di un principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative. L’ossequio a tale principio si rinviene puntualmente nell’art. 6, primo comma, del d.l. n. 103 del 1991, avendo esso – nell’interpretare autenticamente l’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 – espressamente stabilito che la decadenza ivi prevista determina l’estinzione del diritto “ai ratei pregressi”.
5. Le considerazioni che precedono, in ordine all’interpretazione dell’art. 6, primo comma, del d.l. n. 103 del 1991, implicano la non fondatezza di tutte le questioni, proposte dai giudici remittenti sulla base dell’erroneo convincimento che la norma preveda l’estinzione – a seguito della decorrenza del termine decennale – non soltanto dei singoli ratei, ma dello stesso diritto a pensione”
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E’ un esempio classico di come nel nostro Paese l’applicazione delle regole vive “in un modo a parte”, fatto di sofismi; e di formalismi; e conduca spesso ad interpretazioni che appaiono dirette contro quelle stesse esigenze umane (non del ceto giudiziario) in funzione delle quali le leggi vengono pur sempre concepite; ed è proprio da questa mutazione che si generano i mostri di cui ci occupiamo.
Difficile ipotizzare ora ottimisticamente che in sede giudiziaria possa prima o poi prevalere la più scomoda e faticosa vittoria della ragione rispetto alla più “comoda” strada segnata dal formalismo prevalsa in Cassazione; e comunque è impossibile nel frattempo evitare i “morti e i feriti” (addirittura l’insopportabile e vergognosa condanna alle spese! nei confronti dell’INPS vittorioso! paradosso tra i paradossi) che intanto la disapplicazione delle regole produrrà sul campo delle cause giudiziarie perse.
Più proficuo allora pensare che chi abbia responsabilità legislative si attivi per intervenire e riparare al più presto a questo monstrum giuridico cui ci riferiamo; ovviamente insieme ai molti altri variegati ed auspicati interventi correttivi che la normativa in materia di amianto richiede, come ci ricorda da molto tempo l’On. Casson.
Anche per questo, per aver escluso una riflessione ampia e specifica sui temi giuridici, che sono invece prioritari, attraverso la previsione di apposita sessione ad hoc, ha fatto sì che la Conferenza governativa amianto del novembre scorso a Venezia, si rivelasse alle fin fine un’ulteriore occasione mancata.
2013.02.08-ordinanza_trib_roma
Roberto Riverso
Roberto Riverso, Sez. Lavoro Trib. Ravenna, doc. del 21/02/2013 -”Allarme rosso per i lavoratori esposti all’amianto”