ALLEGATO N. 1 Verbale Ass. Straord. AIEA del 27 marzo 2012 1

STATUTO DELL’ ASSOCIAZIONE ITALIANA ESPOSTI AMIANTO

Art. 1 DENOMINAZIONE

E’ costituita una Associazione di volontariato nel rispetto del codice civile della legge 11 agosto 1991, n. 266 e delle leggi regionali di attuazione con la denominazione di “Associazione Italiana Esposti Amianto” (A.I.E.A.), organizzazione non lucrativa di utilità sociale (onlus), al seguito della associazione già costituita il e originariamente costituita come AEA (associazione esposti amianto in Casale Monferrato il 18 marzo 1989.
Gli scopi, i contenuti e la struttura dell’Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia.
Tali principi consentono l’effettiva partecipazione degli associati.

Art. 2 SEDE

L’Associazione ha sede legale in Milano, 20149, Via dei Carracci, 2. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria. Può essere costituita una sede amministrativa nella capitale e sedi di decentramento territoriale.

Art. 3 SCOPI

L’Associazione non ha fini di lucro, opera per il pieno rispetto e per la tutela dei diritti civili e dei diritti umani in modo pacifista e non violento con finalità di solidarietà sociale; essa
opera in piena autonomia rispetto alle istituzioni e alle organizzazioni politiche e sociali. E’ contro ogni concezione dello sviluppo come mera crescita quantitativa esclusivamente finalizzata al profitto e che prescinde dalla tutela della salute e dell’ambiente, nel rispetto dei lavoratori e dei cittadini, che come tale escluda dai suoi presupposti primari il diritto della salute e la tutela individuale e collettiva, oltre che la salubrità ambientale, subordinando ad interessi di qualsiasi altra natura. L’Associazione fa propri gli obiettivi concernenti la salute stabiliti per tutti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

L’Associazione si prefigge i seguenti scopi:

  1. l’abolizione dell’amianto (o asbesto) e degli altri agenti tossici – nocivi cancerogeni cui non può essere attribuito alcun valore limite. La messa al bando dell’amianto e degli altri agenti tossico – nocivi va intesa in ogni sua forma: estrazione diretta o indiretta, lavorazione, impiego produttivo, commercializzazione, esportazione, importazione;
  2. il sostegno ai lavoratori e ai cittadini esposti ed ex esposti all’amianto che si prefiggono di bandire l’amianto da tutti i processi produttivi di lavorazione e la sua presenza nociva
    dall’ambiente;
  3. il sostegno ai cittadini singoli o associati, anche sul piano giuridico, che sono colpiti da esposizione all’amianto;
  4. la messa al bando dei cosiddetti “sostituti dell’amianto” laddove non sia dimostrata chiaramente la loro innocuità;
  5. l’applicazione della legge n. 257/92 e della normativa di attuazione; l’adeguamento di tale normativa rispetto ai dati epidemiologici, igienico-ambientali e al progresso tecnico –
    scientifico della medicina e della sorveglianza sanitaria.
  6. la realizzazione degli obiettivi previsti dalla conferenza nazionale governativa sull’amianto del 1999, nonché da quella non governativa del 2004 e da quella europea del
    2005;
  7. la previsione da parte degli organi competenti, di un quadro legislativo nazionale, europeo e internazionale che stabilisca in modo chiaro: l’abolizione dell’amianto, dei suoi
    sostituti di analoga nocività e degli altri agenti tossici – nocivi; la definizione delle strutture e degli organi di controllo; la realizzazione delle bonifiche dei siti contaminati;
  8. l’applicazione di quanto stabilito dalla normativa istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale rispetto all’Inail;

Art. 4 ATTIVITA’

Per realizzare tali finalità l’Associazione promuove iniziative, sollecita le autorità competenti, organizza convegni, seminari, congressi e intrattiene relazioni con tutti gli organismi tecnico – scientifici che studiano il problema dell’amianto, dei suoi sostituti e degli altri agenti tossico – nocivi. Stabilisce relazioni con gli istituti sanitari e di ricerca (ad
esempio lo I.A.R.C. di Lione, l’Istituto Superiore di Sanità., gli Istituti di ricerca e cura dei tumori, ecc.). In particolare promuove:

  1. l’informazione scientifica sui danni e i rischi dovuti all’amianto e a qualunque altro agente tossico – nocivo, utilizzando qualsiasi strumento ritenuto idoneo al fine di creare e sostenere una maggiore consapevolezza sotto il profilo sanitario e ambientale;
  2. la divulgazione delle esperienze di lotta dei lavoratori e delle popolazioni che, esposti all’amianto o ad altri agenti tossico – nocivi, si mobilitano per l’eliminazione di questi inquinanti.
  3. l’individuazione e la denuncia dei rischi prodotti dall’amianto e dagli altri agenti tossico nocivi;
  4. la tutela della salute e dell’ambiente di vita e di lavoro dall’amianto o da qualunque altro agente tossico – nocivo;
  5. l’apertura di Sportelli Informativi sull’Amianto organizzati su base territoriale (provinciale o comunale), la creazione di numeri verdi e la costituzione di Osservatori Regionali Amianto quali punti di riferimento informativo e formativo, a supporto di lavoratori e cittadini. Laddove sia garantito il contributo della Associazione presso tali strutture, i soci saranno principalmente impegnati nella promozione di iniziative per far conoscere il rischio amianto, nella eventuale compilazione di un registro delle malattie asbesto – correlate quale forma di monitoraggio in via autonoma, rispetto alle rilevazioni accertate dalle istituzione preposte.
  6. la partecipazione a convegni, congressi, seminari nazionali e internazionali, corsi di formazione in cui si faccia riferimento sul piano tecnico, epidemiologico, ambientale all’amianto.

L’Associazione potrà, altresì, svolgere tutte le attività connesse agli scopi sociali, nonché tutte le attività accessorie in quanto integrative, purché nei limiti consentiti dalla legge. Al
fine di svolgere le proprie attività, l’organizzazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, personali, spontanee e gratuite dei propri associati.
Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.
Le attività dell’Associazione e le sue finalità, sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Art. 5 COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE

L’Associazione si costituisce parte civile nei procedimenti giudiziari in cui rivendica il risarcimento dei danni dovuti all’amianto. La Costituzione di parte civile avviene tramite il Presidente Nazionale o, su delega del Presidente Nazionale al Segretario Nazionale.

ART. 6 SEZIONI TERRITORIALI

L’associazione è articolata in Sezioni territoriali di dimensione regionale, provinciale o locale che sono parte integrante della stessa associazione.
Nel rispetto delle norme statutarie le Sezioni hanno la funzione di aggregare e rappresentare i soci residenti nei rispettivi territori con lo scopo di rendere efficace l’attività dell’Associazione in rapporto alle diversità di condizioni e caratteristiche dei territori di riferimento.
I soci delle sezioni sono soci dell’associazione A.I.E.A.
Le sezioni vengono costituite per deliberazione del Consiglio Direttivo.
I soci afferenti alle sezioni partecipano all’assemblea generale degli associati attraverso i propri delegati. Ogni sezione nomina un delegato ogni 200 soci o frazioni di esso.
Le sezioni sono disciplinate dal presente statuto e dal relativo regolamento approvato dall’Assemblea generale degli associati.

Art. 7 I SOCI

Sono ammessi a far parte dell’Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell’associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento. In particolare possono aderire all’associazione:

  1. gli esposti e gli ex esposti, in via diretta o indiretta, all’amianto o ad altri agenti nocivi e che hanno subito danni alla salute, così come i cittadini che vivono in zone contaminate da amianto;
  2. gli utenti, a titolo individuale o collettivo, di case, uffici, scuole, ospedali, mezzi di trasporto che hanno riscontrato la presenza di amianto e di altri agenti tossico – nocivi;
  3. membri di organizzazioni partitiche e sindacali a titolo personale;
  4. tecnici, medici, avvocati, magistrati, scienziati che studiano il problema dell’amianto e di altri agenti tossico – nocivi;

L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Comitato Direttivo.
L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alla normativa vigente tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’Associazione previo assenso scritto del socio.
Il diniego va motivato.
All’atto dell’ammissione il socio si impegna al versamento della quota sociale annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall’Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.
Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.
Sono previste due categorie di soci:

  • Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell’associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali.
  • Soci effettivi: coloro che hanno presentato richiesta di iscrizione e hanno ottenuto la qualifica di socio dal Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche
    sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all’iscrizione e al pagamento della quota sociale.

Il numero dei soci effettivi è illimitato. La qualità di socio si perde per:

  1. decesso;
  2. mancato pagamento della quota associativa;
  3. recesso;
  4. esclusione.

Tutti i soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dalla delibera di ammissione da parte del Consiglio Direttivo. A versamento avvenuto, il nominativo dell’associato è iscritto nel libro soci a cura del Segretario. L’ammontare della quota annuale è stabilito dall’assemblea in sede di approvazione del bilancio.
Le attività svolte dai soci a favore dell’associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite.

Art. 8 DIRITTI DEI SOCI

I soci aderenti all’associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata.
L’associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

Art. 9 DOVERI DEI SOCI

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.
Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 10 COMUNICAZIONE INTERNA DELL’ASSOCIAZIONE

Il socio riconosce ed accetta quale mezzo di comunicazione diretta tra Associazione e soci la Mailing List specificata nel regolamento attuativo appositamente approvato dall’Assemblea. Il socio riconosce che l’indirizzo e-mail indicato dal socio stesso iscrivendosi alla Mailing List dell’Associazione costituisce domicilio eletto del socio, accetta di ricevere ogni comunicazione relativa alle attività dell’associazione allo stesso indirizzo e-mail e si assume la responsabilità di assicurarne il corretto funzionamento.
Il socio riconosce e accetta che qualsiasi comunicazione relativa alle attività della Associazione trasmessa tramite Mailing List dell’Associazione si considera ricevuta alla data in cui la comunicazione è elaborata dal server della Mailing List dell’Associazione.
L’Associazione stabilisce con proprio regolamento le procedure e misure di sicurezza idonee a garantire l’identità del mittente e l’integrità del contenuto della comunicazione.

ART. 11 ALBO DELLA ASSOCIAZIONE

I soci riconoscono e accettano quale Albo dell’Associazione il sito web appositamente designato dalla Assemblea dell’Associazione nel regolamento attuativo. Tale Albo rappresenta il mezzo con cui l’Associazione rende pubbliche le comunicazioni sociali secondo le indicazioni dello Statuto. Copia cartacea verrà comunque affissa pressa la sede legale e/o amministrativa dell’Associazione.

Art. 12 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio può recedere dall’Associazione mediante dichiarazione scritta da inviare al coordinatore della sezione territoriale che ne darà comunicazione al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell’esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.
Il socio può essere escluso dall’Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall’art. 8 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all’associazione stessa.
L’esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo.
Il socio, contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l’esclusione, può fare ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, al Collegio dei Probiviri (o, se non nominato, all’Assemblea dei soci) che, previo contraddittorio, deve decidere in via definitiva sull’argomento nei successivi novanta giorni.
L’eventuale conferma dell’esclusione da parte del Collegio dei Probiviri o dell’Assemblea deve contenere le motivazioni di tale esclusione e deve essere comunicata a mezzo lettera al socio escluso.
I Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’associazione.

ART. 13 COORDINAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione promuove il coordinamento in rete e di movimento con altre organizzazioni e associazioni di tutela della salute e per la salvaguardia dell’ambiente a carattere nazionale e internazionale con le quali sono condivisibili finalità e percorsi comuni.

L’Associazione opera in collegamento con:

  • l’Associazione Medicina Democratica, Movimento per la Salute Onlus, cui ricorre allorché vengano posti problemi relativi ad altre sostanze tossiche e cancerogene, nonché problemi relativi alla salute e alla sicurezza sul lavoro;
  • la rete BAN ASBESTOS che ha contribuito a formare;
  • l’Associazione brasiliana ABREA e l’Associazione argentina ARESAM che nel loro paese portano la medesima denominazione di Associazione Esposti Amianto;

ART. 14 DURATA

L’Associazione ha durata fino al raggiungimento degli scopi che si prefigge, comunque fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata.

Art. 15 GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell’associazione sono:

  • L’assemblea generale dei soci;
  • Le Commissioni Permanenti
  • Il Consiglio Direttivo;
  • Il Presidente Nazionale
  • Il Segretario Nazionale
  • Il Tesoriere
  • Il Collegio dei Probiviri
  • Il Collegio dei Revisori dei Conti

Tutte le cariche sociali sono assunte per la durata di tre anni e assolte a titolo gratuito, fermo restando il rimborso delle spese previamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

Art. 16 L’ASSEMBLEA GENERALE

L’Assemblea è organo sovrano dell’Associazione. L’Assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori ed effettivi, I soci afferenti alle sezioni territoriali sono soci dell’associazione e partecipano all’assemblea attraverso i propri delegati. Ogni sezione nomina un delegato ogni 200 soci, col minino comunque di un delegato per ogni sezione.
L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

  • Avviso scritto da inviare con lettera semplice agli associati o via e-mail almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza;
  • Avviso affisso nei locali della Sede almeno 15 giorni prima.

E’ presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea si può riunire e deliberare anche con modalità telematica (virtual meeting).
Le modalità tecniche sono stabilite con regolamento approvato dall’Assemblea. La votazione con modalità telematica è espressamente ammessa e tenuta per valida, anche ai sensi dell’art. 2352 del c.c., quando l’avviso di convocazione dell’Assemblea contenga il testo integrale della deliberazione proposta e la votazione sia realizzata secondo le modalità previste dal regolamento approvato dall’Assemblea.
Deve inoltre essere convocata:

  1. quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;
  2. quando la richiede almeno un quinto dei soci.

La richiesta va presentata in forma scritta o e-mail al Presidente, il quale dovrà convocare l’Assemblea non oltre trenta giorni successivi.
Gli avvisi di convocazione devono contenere l’ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.
L’’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E’ straordinaria l’assemblea convocata per la modifica dello Statuto o per deliberare lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.
L’assemblea ordinaria:

  1. elegge il Consiglio Direttivo;
  2. elegge il Presidente Nazionale
  3. elegge il Segretario Nazionale
  4. propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
  5. approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Consiglio Direttivo;
  6. fissa annualmente l’importo della quota sociale di adesione;
  7. ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo;
  8. approva il programma annuale dell’Associazione.

Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l’assemblea lo ritenga opportuno. Le deliberazioni relative alla elezione delle cariche sociali possono avvenire a scrutinio segreto. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore. I responsabili di una sezione territoriale, su delega dell’Assemblea dei soci della sezione di appartenenza possono rappresentare i soci effettivi che hanno espresso tale delega. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto a cura del Segretario Nazionale o da un componente dell’assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente Nazionale, dal Segretario Nazionale ed eventualmente dall’estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Consiglio Direttivo nella sede legale e/o amministrativa dell’Associazione.
Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia. Per le riunioni assembleari che si effettuano in via telematica valgono le stesse regole di rappresentanza.
L’assemblea straordinaria:

  1. approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
  2. scioglie l’Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci ad altra organizzazioni di volontariato operante in identico o analogo settore.
    Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Art. 17 LE COMMISSIONI PERMANENTI

Sono previste le seguenti quattro Commissioni Permanenti:

  • Commissione Previdenza
  • Commissione Sanità
  • Commissione Ambiente
  • Commissione Internazionale

Esse sono facoltative e il loro numero può comprendere da tre a dieci membri. Hanno carattere tecnico – scientifico con compiti di studio e ricerca. Possono essere formate da esperti esterni, soci fondatori ed effettivi. La costituzione di eventuali Commissioni Permanenti viene deliberata dall’Assemblea dei soci che nomina altresì un Coordinatore delle eventuali Commissioni.

Art. 18 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea e composto da cinque a nove membri.
E’ l’organo di vigilanza sul rispetto delle regole dell’Associazione.
La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Consiglio Direttivo stesso.
Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo:

  1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  2. delibera l’accettazione di eventuali donazioni, contributi, lasciti, sovvenzioni o finanziamenti indicandone espressamente gli stessi nel bilancio sociale;
  3. redige e presenta all’Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell’Associazione;
  4. entro il 31 marzo elabora il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente dal quale risultano i beni, i contributi o i lasciti ricevuti ed un bilancio preventivo per l’anno solare in corso accompagnati da una relazione sulla situazione dell’Associazione;
  5. sottopone i bilanci all’approvazione dell’Assemblea, previa pubblicazione degli stessi, unitamente alla relazione, nell’Albo dell’Associazione almeno 5 giorni prima della data fissata per l’Assemblea;
  6. delibera gli impegni di spesa dei fondi dell’Associazione;
  7. vigila sul rispetto delle regole previste nello Statuto, nei Regolamenti e nelle deliberazioni dell’Assemblea;
  8. dà esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea;
  9. ammette i nuovi soci;
  10. esclude i soci salva successiva ratifica dell’Assemblea ai sensi dell’art.11 del presente statuto.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
Nell’ambito del Consiglio Direttivo sono comunque previste le seguenti figure: il Presidente e il Segretario Nazionale (eletti direttamente dall’Assemblea generale) e il Tesoriere (eletto nell’ambito del Consiglio Direttivo stesso).

Art. 19 IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea.
Rappresenta l’Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.
E’ eletto direttamente dall’Assemblea dei soci e resta in carica tre anni.
Convoca l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere e/o dal Segretario Nazionale.

Art. 20 IL SEGRETARIO NAZIONALE

E’ eletto direttamente dall’Assemblea dei soci e resta incarica tre anni. Su delega del Presidente può rappresentare l’Associazione in giudizio. Svolge un ruolo di raccordo con le diverse sezioni territoriali e ne verifica il funzionamento.
Cura l’esecuzione di tutti gli atti relativi al coordinamento con le associazioni di cui all’art. 4 del presente statuto e promuove, nell’ambito del Consiglio Direttivo di cui fa parte, lo sviluppo delle rete delle Associazioni che hanno le medesime finalità in materia di amianto e agenti tossico – nocivi e che operano in materia di tutela della salute e dell’ambiente.
Redige i verbali e cura la pubblicazione degli atti nell’Albo della Associazione. Coordina un Comitato di Redazione composto da soci che si impegnano a titolo gratuito nella gestione operativa di tutte le pubblicazioni sul sito dell’Associazione. Cura il Bollettino dell’Associazione da pubblicare sul sito ed eventualmente in via cartacea.

ART. 21 IL TESORIERE

E’ eletto nell’ambito del Consiglio Direttivo. Riscuote le entrate e provvede ai pagamenti; redige il bilancio preventivo e consuntivo, cura la tenuta dei libri contabili, conserva i documenti giustificativi, verifica che ogni spesa sia effettuata previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, custodisce il patrimonio dell’Associazione, provvede alla riscossione delle quote associative annue e alla relativa registrazione nel libro dei soci. Il libro dei soci è la risultante delle singole registrazioni effettuate da ciascuna sezione territoriale, secondo le modalità previste da apposito regolamento interno, confermate con atto deliberativo del Consiglio Direttivo dell’Associazione. Cura, unitamente al Segretario Nazionale, l’aggiornamento del database dei soci e della Mailing List.

Art. 22 I MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari per il funzionamento dell’associazione provengono:

  • dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo eratificata dall’Assemblea;
  • dai contributi, eredità, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;
  • dai contributi dell’Unione europea, dello Stato, regioni, enti locali o organismi pubblici;
  • da prestazioni di servizi convenzionati;
  • attività commerciali e produttive marginali.

Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l’Associazione.

Art. 23 BILANCIO

I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’assemblea.
Il bilancio consuntivo è approvato dall’assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.
L’assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 31 marzo dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede legale e/o amministrativa dell’Associazione e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell’Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
Il bilancio preventivo è approvato dall’assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.
Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell’Associazione, almeno 20 giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Art. 24 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è l’organo incaricato di gestire le relazioni tra i soci e l’Associazione nei casi di contenzioso. Si compone di tre membri eletti dall’Assemblea contestualmente all’elezione degli altri organi statutari, con votazione a scrutinio segreto. Saranno dichiarati eletti nel Collegio dei Probiviri i soci che hanno avuto il maggior numero di voti.

ART. 25 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l’organo incaricato di controllare e verificare il bilancio dell’Associazione e di riferire all’Assemblea circa la correttezza della gestione amministrativa. Si compone di tre membri eletti dall’Assemblea contestualmente all’elezione degli altri organi statutari, con votazione a scrutinio segreto.

Art. 26 MODIFICHE STATUTARIE

Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell’Associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con lo spirito che ne ha determinato la costituzione originaria, con il Regolamento interno e con la Legge italiana.

Art. 27 SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.
L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
La devoluzione del patrimonio sarà effettuata a favore di associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art. 28 DISPOSIZIONI FINALI

I Regolamenti interni sono documenti attuativi predisposti dal Consiglio Direttivo, discussi ed approvati dall’Assemblea dei Soci contenenti la specifica delle procedure di attuazione delle disposizioni statutarie non espressamente codificate nello Statuto e per garantire il buon funzionamento della Associazione. Sono approvati a maggioranza semplice degli aventi diritto al voto presenti in Assemblea e in regola con il pagamento delle quota sociale. I Regolamenti interni sono autoritativi per quanto non espressamente regolamentato dallo Statuto.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si rimanda al codice civile e alle leggi vigenti in materia di organizzazioni di volontariato.

Il Segretario Il Presidente:
Fulvio Aurora Armando Vanotto
Milano, 27 marzo 2012