AMIANTO:CAUSALITA’ E COLPE
16/05/2013INTERVENTO ARMANDO VANOTTO
29/05/2013Amianto, dipendenti pubblici e militari: l’insostenibile disparità di trattamento
E’ noto che l’applicazione della normativa sui c.d. benefici previdenziali amianto sia divenuta una sorta di museo dell’assurdità, all’interno del quale si fa fatica a capire quando finisca l’ignoranza e dove inizi il dolo. Ciononostante era lo stesso difficile da immaginare che l’ordinamento potesse trattare in modo ottusamente sordo persino dipendenti pubblici ed organi dello Stato, come i militari, alla massa dei quali non disdegna trattamenti discriminatori nell’accesso ai benefici regolati dai commi 7 ed 8 dell’art.13 della legge 257/1992 (e succ. mod.).Vero è che in questa materia quando uno pensa di aver già abbondantemente toccato il fondo, scopre che esiste un ulteriore fondo fatto di formalismo burocratico, disinteresse per il prossimo e per la giustizia.
Roberto Riverso, giudice del lavoro tribunale di Ravenna
Premessa
Nella materia dell’amianto, quando uno pensa di aver esaurito tutta la propria meraviglia ed indignazione, per essersi già imbattuto in una intera galleria di deformità: dall’ “amianto respirabile” (Cass.21684/2004) ai malati d’amianto considerati non esposti all’amianto (Corte Cost. n. 290/2010); dai pensionati ante 1992 ai quali l’amianto non fa male (Corte Cost. 434/2002), agli atti di indirizzo ministeriali fatti ad hoc solo per alcuni siti (e non per altri del tutto identici); dalla decadenza dall’azione nella inedita versione tombale (Cass. 12685/2008 e ss. ) solo per lavoratori esposti, alla categoria della mancanza di interesse ad agire in corso di rapporto (col rischio di lasciare i lavoratori senza lavoro e senza pensione); dalla lotteria delle consulenze tecniche fatte purchessìa da medici legali, ingegneri, chimici, medici del lavoro, anatomo patologi, igienisti industriali (e persino da carabinieri), al limite delle 100 fibre litro dettato per riconoscere un indennizzo previdenziale per esposizione ad una sostanza che non conosce (per superiore dettato normativo di livello europeo) limiti di soglia nella salvaguardia della salute; dalla data del 15.6.2005 oltre il quale il diritto costituzionale all’indennizzo non vale più (come un prodotto ortofrutticolo con data di scadenza), alla norma salva ammiragli dettata dall’art.20 l. 132/2010, con la quale si è interpretata autenticamente una legge delega del 1955 (!); dalla tesi secondo cui le fibre di amianto “non sono polveri”, a quella che va alla ricerca di una fibra c.d. killer all’interno di condizioni di lavoro che esponevano i lavoratori a miliardi di fibre…Ebbene, nonostante tutto questo, il tema dei benefici previdenziali amianto finisce ancora per riservare sorprese; ovviamente per chi abbia voglia di sorprendersi e di indignarsi (e non si è in tanti in questa materia)1
1 –Una soluzione di giustizia a tutte le incongruità prodotte da prassi amministrativa e giurisprudenziale e dalla miopia legislativa intervenuta successivamente alla legge 257/1992, potrebbe essere ritrovata con coerenza se venisse approvato dal Parlamento il progetto di legge, n. 8 del 15 marzo 2013, predisposto dal senatore Casson ed altri.