RIFLESSIONI SULLE MOTIVAZIONI SENTENZA ASSOLUTORIA MARINA MILITARE
25/10/2017AMIANTO: MOTIVAZIONI SENTENZA ILVA TARANTO
28/10/2017RICHIESTE PER LA TERZA CONFERENZA NAZIONALE GOVERNATIVA AMIANTO
Facendo seguito a quanto già avvenuto nel corso della seconda Conferenza Nazionale Governativa Amianto di Venezia, si ritiene opportuno il coinvolgimento del C.N.A., che rappresenta 26 Associazioni, Comitati e Vittime Amianto su tutto il territorio nazionale. Ciò in considerazione delle maturate esperienze a contatto con gli ex esposti, esposti, cittadini, superstiti vittime amianto e del ruolo essenziale, importante e collaborativo, con gli Organi e i Ministeri di Riferimento e le Istituzioni, per la risoluzione di importanti problemi (Sanità, Ambiente, Industria, Giustizia, Previdenza, Malattie Professionali, etc.). Così come è stato ribadito e riportato nel Quaderno n° 15 del 2012, pag.33, dal Ministero della Salute: “ Soltanto da un confronto con le Associazioni delle vittime dell’amianto, con le autorità Sanitarie Nazionali, Regionali e con il mondo politico, potrà scaturire una strategia di azione alla quale potranno adeguarsi iniziative locali”.
Facendo fede alla suddetta collaborazione, essendo portatori delle problematiche territoriali e nazionali, si chiede di considerare e tenere conto, nella documentazione finale, delle seguenti richieste:
BENEFICI PREVIDENZIALI ESPOSITIVI
- Costituzione Formale di un Gruppo di Lavoro accreditato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Governo, costituito da esperti tecnici per ogni macro settore: Medico e Salute, Prevenzione e Lavoro, Tutele Legali, Ambiente Bonifiche e Industria.
- Gli esperti tecnici dovranno essere nominati tra funzionari dei Ministeri, Enti Scientifici Nazionali, Coordinamento Nazionale Amianto, Regioni, Asl e Arpa. Il tavolo dovrà essere presieduto come per le analoghe commissioni permanenti leggi. (Ogni Ente e il CNA dovranno avere da 2 a 3 rappresentanti, per materia, all’interno della commissione permanente disposti a lavorare in team con il legislatore, presieduta da una rappresentanza politica. Esso rivestirà, inizialmente, un appoggio al legiferare e in seguito un ruolo di controllo legittimato, come commissione di inchiesta, dell’applicazione del portavoce eletto tra i membri all’interno dell’assemblea);
- Per continuità con quanto previsto nel punto 1, rimodulazione della Commissione Nazionale Amianto di cui alla Legge 257/92 o Cabina di Regia o Organo similare, a cui partecipino funzionari tecnici degli Organi Scientifici Nazionali per l’esame e la risoluzione delle problematiche afferenti a casi specifici e amministrazione ordinaria delle leggi presenti e future di cui siano membri tutti i partecipanti del Gruppo di Lavoro (Commissione permanente di inchiesta) di cui al punto 1 della presente.
BENEFICI PREVIDENZIALI ESPOSITIVI
Ruolo dell’INAIL e risoluzione del contendere in merito alle richieste di riconoscimenti per malattie professionali e rendite ai superstiti:
- In considerazione del conflitto di interessi che la vede, da sempre, protagonista nell’effettuare il proprio ruolo, sia di Ente accertatore che Ente erogatore. Vanno separare i due compiti, così come previsto dalla Legge 833 del 1978, che stabilisce le competenze al SSN per i riconoscimenti degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
- Considerato che, con l’effettuazione della Sorveglianza Sanitaria Nazionale gratuita, i medici preposti ai servizi di medicina del lavoro delle AUSL conoscono l’insorgenza di patologie Asbesto-correlate e di tutte le sostanze altamente cancerogeni, nei soggetti affidategli per la prevenzione, debbono essere loro i soggetti responsabili riconoscitori, come previsto per legge, di effettuarne la denuncia, inviare la richiesta delle malattie professionali con relativa quantificazione in percentuale, direttamente all’Inail, affinché, la stessa, prenda atto ed effettui il riconoscimento e l’erogazione di quanto dovuto.
- Definizione dettagliata di un protocollo, linea guida, di Sorveglianza Sanitaria Nazionale, obbligatoria su tutto il territorio nazionale, elaborata dal Ministero della Salute in sintesi con l’I.S.S., abolendo in oggetto il federalismo regionale e in alcuni casi anche la micro frammentazione provinciale che sta creando confusione, grave danno economico allo Stato e soprattutto gravi danni per gli ex esposti, i familiari e i lavoratori coinvolti.
- l’individuazione di almeno un centro di eccellenza in materia di cura, riabilitazione e assistenza sanitaria, da malattie asbesto-correlate, nelle quali inviare, senza alcun onere, i pazienti, una volta che è stata individuata e diagnosticata loro una grave patologia asbesto correlata, Tali centri devono essere presenti in ogni macro Regione (Nord – Centro – Sud).
- il miglioramento delle condizioni della ricerca scientifica e clinica, stimolando sinergie e collaborazioni a livello Italiano, Europeo e Mondiale, in maniera tale da poter garantire percorsi terapeutici chiari e possibilmente efficaci e non invasivi, individuando e incentivando centri di ricerca sui mesotelioma e sui tumori rari con l’obiettivo di evidenziare cure e interventi che possano essere messi in atto nei soggetti, oggi, senza alcuna alternativa di vita, evitando quelle terapie che escono dalle linee definite dalla Società Scientifiche, sperimentali e o altro, Il tutto deve essere sotto stretta sorveglianza del Ministero della Salute, il cui compito è di implementare e verificare le modalità e gli esiti delle ricerche mediche, con un giudizio reale sull’efficienza delle preposte terapie. Se riconosciute efficaci deve prevedere i totali costi a carico della Sanità pubblica ed onere zero per i pazienti.
- In riferimento alla 257/92 che prevede l’assistenza sanitari gratuita per i lavoratori esposti ed ex esposti all’amianto ed ai suoi familiari, si chiede di estendere la stessa assistenza, anche ai cittadini che sono stati esposti indirettamente e causalmente alle fibre di amianto, per inquinamento ambientale, in siti altamente inquinati per la presenza di fabbriche che producevano manufatti in cemento amianto o lavoravano amianto, (Fibronit Broni, Fibronit Bari, Eternit Casale Monferrato, Siracusa, Materit, Sacelit di San Filippo del Mela, Volla, Senigallia, Sardit, Balangero, Calusco D’Adda, etc..)
- l’estensione delle prestazioni previdenziali anche ai lavoratori che abbiano effettuato la loro opera con esposizione all’amianto per un periodo inferiore ai dieci anni, previsto dall’Art. 13, comma 8 della Legge 257/92 e che sono stati esposti all’amianto in concentrazione media annua di 100 ff/litro, come valore medio su otto ore al giorno ed essendo dimostrato che anche esposizioni a bassa concentrazione di fibre di asbesto provocano grave patologie, possiamo affermare che non esistono soglie di esposizione, che per legge, possano salvaguardare e garantire la salute, constatato il lungo periodo di insorgenza delle patologie e l’aumentare dei casi di Mesotelioma Pleurico, Peritoneale e Pericardico, chiediamo che tale limite debba essere rivisto e portato a 5 o 3 anni di lavoro professionale o esposizione anche non continuativo, in base alla migliore tecnologia disponibile. Per altro, siamo coscienti, sulla base della nostra esperienza lavorativa, che i controlli ambientali nelle aziende, oggi dismesse, in cui si effettuavano produzione di Amianto-cemento o altre produzioni correlate, difficilmente ci si può risalire alla suddetta documentazione, pochissimi, premesso, che sono state effettuate in condizioni di non totale impiego di tutti i macchinari di produzione, per cui poco efficienti e non reali alle condizioni lavorative espositive.
- l’estensione dei benefici previdenziali anche al personale Militare delle Forze Armate, al personale Marittimo e al personale Civile dello Stato, in possesso del curriculum lavorativo che attesti esposizione diretta ad amianto, senza limite espositivo. Nei confronti del medesimo personale per il quale sia stata accertata una malattia professionale asbesto correlata si applica, d’ufficio e senza limiti di tempo, il coefficiente moltiplicatore di cui all’articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nella misura di 1,5, per tutto il periodo di esposizione all’amianto, accertabile dal curriculum lavorativo o dal Libretto Personale rilasciato dal Ministero della Difesa ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004, ovvero, in mancanza del predetto curriculum e per analogia con altri casi, dall’estratto del foglio matricolare».
- In considerazione dei dispositivi di Decreti leggi inerenti la problematica amianto giacenti dal 10/03/2015 in Commissione Senato, senza alcuna intenzione di riesamina, chiediamo venga presa in considerazione la riapertura dei termini per potere effettuare nuova richiesta in merito ai benefici previdenziali espositivi rischio amianto per tutti quei soggetti che ritengono essere stati esposti alle fibre killer.
- Va garantito su tutto il territorio nazionale il funzionamento omogeneo dell’anagrafe degli ex esposti sulla base di una griglia di tumori lavorativi desunta dai dati epidemiologici correnti (per esempio “griglia Selikoff/Maltoni” per i tumori da amianto)
- Inoltre le segnalazioni dei tumori citati in questa lista dovrebbe essere obbligatoria non solo in caso di certezza ma anche di sospetto.. La anagrafe è costituita a partire da una ricerca attiva della Asl che utilizza come base i suoi archivi, quelli dell’Inail, dell’Inps, ecc.; la iscrizione su domanda è riservata a chi dovesse essere sfuggito per lacune nella ricerca attiva della Asl.
- In riferimento al Decreto Ministeriale, rivolto alle persone affette da patologie da amianto, pubblicato il 18 luglio 2017 sulla gazzetta ufficiale n° 166 avente ad oggetto: Pensione di inabilità per soggetti affetti da malattie, di origine professionale derivanti da esposizione all’amianto ai sensi dell’art. 1 comma 250 della legge 232/ 2016, che è scaduta il 16 settembre 2017, si chiede la proroga fino alla fine dell’anno in corso, affinché, in considerazione della sua emanazione attuativa, a cavallo del periodo di ferie del mese di Agosto, coloro che ne hanno diritto e non ne hanno avuto sentore, ne possano usufruire. Si fa ulteriore richiesta che la stessa possibilità venga riaffermata, per gli anni futuri per i lavoratori, ex esposti e esposti, ai quali viene riconosciuta una patologia riferita all’esposizione professionale all’asbesto.
FONDO VITTIME AMIANTO
- Si chiede che in Italia (come già esiste in Francia) si crei un ulteriore FONDO VITTIME DELL’AMIANTO. Al quale poter attingere, per le richieste di risarcimento danni, nei confronti di aziende incapienti, fallite o non più rintracciabili e che non si possa effettuare ulteriori procedure nei confronti di eventuali enti appaltanti. Restando, inalterato, il diritto d’intervenire, giuridicamente, verso l’azienda, responsabile dell’esposizione ancora esistente.
- Rinnovo per un ulteriore triennio,, considerata la scadenza del 31/12/2017 del Fondo Vittime Amianto Civili con adeguamento degli attuali 5.600,00 euro (somma totalmente irrisoria nella valutazione di una vita umana) ad una somma congrua.
- Adeguamento delle attuali erogazioni del Fondo Vittime amianto degli ex esposti ed esposti riconosciuti da patologie asbesto correlate e erogate dall’Inail.
GIUSTIZIA
- Chiediamo al CSM ed al Ministero di Grazia e Giustizia di valutare la possibilità di invertire la tendenza a far pagare le spese processuali nei ricorsi contro l’Inail per i riconoscimenti delle malattie professionali e rendite ai superstiti, Inps per le richieste dei benefici previdenziali per esposizione lavorativa, agli eredi delle vittime per le rendite ai superstiti e i risarcimenti danni.. Inoltre riteniamo molto grave quello che sembra essere diventato, ormai un “trend”, cioè l’utilizzo del concetto, scientificamente privo di fondamento già dagli anni ’70, di induzione (altro nome della “trigger dose”) che ha portato a numerose assoluzioni degli imputati in vari tribunali, e chiediamo venga, al più presto, risolto.
- Inoltre chiediamo si intervenga su:
- Abolizione prescrizione dei termini;
- Esenzione e abolizione del contributo unificato indifferentemente dal reddito sia per i ricorsi previdenziali e assistenziali che per risarcimenti danni;
- Modifiche delle norme procedurali relative all’onere probatorio in versione dell’onere della prova a tutela del soggetto debole (lavoratori o famigliari);
- Gratuito patrocinio per tutti i soggetti ed esenzione delle spese procedurali nei casi di soccombenza.
- Raggiungimento obiettivo durata media due anni per procedimenti giudiziari aventi come parti soggetti esposti ad amianto, creando un ruolo straordinario.
- Equa Giustizia: Richiesta intervento del Ministro e del CSM, In considerazione delle ultime sentenze (in merito alle vittime e alle patologie da esposizione amianto e cancerogene), per garantire l’efficacia e il rispetto delle vigenti leggi, a tutela degli esposti, ex esposti, vittime e famigliari.
MONITORAGGIO E SMALTIMENTO AMIANTO – BONIFICHE AMBIENTALI
- in considerazione dell’enorme inquinamento ambientale e dell’enorme quantità di prodotti in amianto – cemento e fibre esistenti sul territorio nazionale italiano, tralasciando quello internazionale e mondiale, per le decisioni che vengono effettuate Nei SIN, ove non siamo mai stati coinvolti, per evitare ciò che giornalmente constatiamo, l’abbandono nei greti dei torrenti, sotto i ponti delle strade e autostrade, al fianco dei cassonetti dei rifiuti, riteniamo opportuno mettere a disposizione le nostre esperienze territoriali, chiedendo che:
- Il Coordinamento Nazionale Amianto (CNA), che riunisce tutte le Associazioni italiane degli ex esposti, esposti e delle vittime dell’amianto, che ha avuto riconoscimento ufficiale della propria attività nel corso della II Conferenza Nazionale Governativa Amianto tenutasi a Venezia nel 2012. Al fine di poter adeguatamente svolgere il proprio ruolo, garantito dalla legge, di portatore di interesse diffuso, chiede di essere inserito, da parte del Ministro dell’Ambiente, nell’indirizzario ufficiale di convocazione delle Conferenze dei Servizi istruttorie inerenti i Siti da bonificare di Interesse Nazionale (SIN) caratterizzati da contaminazione da amianto (Fibronit-Broni, Materit-Ferrandina, Fibronit-Bari, Balangero, Eternit-Casale Monferrato, Eternit-Bagnoli, Eternit-Priolo, Sacelit-Milazzo, etc.). La partecipazione alle conferenze istruttorie consentirà il necessario aggiornamento sull’avanzamento delle attività di bonifica nonché l’eventuale supporto del CNA a codesto spettabile Dicastero, tramite la propria rete territoriale locale.
- Sulla base delle nostre esperienze territoriali e nell’essere a contatto con la gente, si chiede: Interventi, con defiscalizzazione al 80% per i cittadini con basso reddito per la bonifica, il trasporto e lo smaltimento totale:dei prodotti in amianto-cemento;
- Interventi con defiscalizzazione al 60/70%, nei confronti di cittadini con medio o alto reddito, a seconda del tipo di intervento;.
- In via esemplificativa, da meglio strutturare nell’arco dei tavoli di lavoro del Gruppo, è necessario mettere in condizione le Macro Regioni spingendoli ad utilizzare metodi di distruzione definitiva dell’amianto (Inertizzazione);
- Per questo l’intervento di incentivo visto come defiscalizzazione si potrebbe articolare in 2 macrosistemi:
- Sistema di incentivazione legato all’installazione di impianto energetico che preveda, abbinato all’attuale sgravio fiscale (50%), che secondo noi si potrebbe incrementare al 75%, con recupero triennale, un preciso protocollo di attivazione che permetta al privato cittadino, che deciderà di sostituire la copertura in Amianto con un impianto fotovoltaico, di accedere anche a finanziamento realizzato in accordo con gli istituti di credito Nazionali.
- Incentivi economici per le Regioni che realizzeranno impianti di inertizzazione.
- Queste misure, coadiuvate e permanenti, saranno in integrazione delle misure intraprese dagli Enti Ministeriali, dalle singole Regioni e dai singoli Comuni liberi di dedicare contributi anche con eventuale riconsiderazione del “Patto di Stabilita”.
- Di stabilire un Fondo economico a supporto dei Comuni che devono agire in danno per effettuare una bonifica, in caso di insolvenza da parte dei proprietari (si evidenzia che molte Regioni hanno stabilito per le coperture in cemento-amianto algoritmi atti a valutare lo stato di conservazione dei MCA: spesso dalla loro applicazione ne deriva l’obbligo di intervenire per le situazioni più gravi in tempo reale ed entro 6 mesi – 3 anni per quelle di pericolo intermedio determinato dalla parziale perdita di funzionalità e del “buono stato di conservazione” previsto dal D.M. 6/9/94. Poiché spesso i proprietari risultano insolventi – aziende fallite, capannoni abbandonati, proprietari che non hanno disponibilità economiche sufficienti, etc. – i Comuni devono agire in danno, dovendo anticipare le spese, non sempre disponibili nella casse comunali;.
- A fronte di questo, per aiutare i sindaci dei comuni e i cittadini a rimuovere tali coperture pericolose, proponiamo che il Governo emani una direttiva a tutte le Regioni, ove ogni Comune, in possesso dei requisiti che si andranno a stabilire, possa usufruire della tassa di proprietà di un auto per famiglia (nel caso di possesso di più auto, quella avente la più bassa cilindrata).creando i presupposti affinché il comune creerebbe un fondo da usare per incentivare, aiutare i cittadini e bonificare il proprio paese.
- Di prevedere l’obbligo di istituzione, nell’Ambito dell’Agenzia Nazionale Amianto di una Commissione tecnica, con gli esperti degli Enti Scientifici Nazionali ed i rappresentanti delle ARPA Regionali, che stabilisca specifiche procedure di controllo semestrale nelle discariche autorizzate, nei depositi di stoccaggio e negli eventuali magazzini degli impianti per accertare la regolarità di ogni operazione per i Rifiuti Contenenti Amianto;
- di prevedere l’obbligo degli Organi di Vigilanza ad effettuare controlli semestrali nelle discariche autorizzate ad accettare Rifiuti Contenenti Amianto, nei depositi preliminari che accettano Rifiuti Contenenti Amianto e presso gli stabilimenti di inertizzazione sul territorio nazionale. Prevedere per ciò un finanziamento degli Organi di Controllo oltre che un preciso protocollo di sanzioni a carico agli addetti in caso di mancato, omesso o cattivo controllo, che ne prevedano un preciso coinvolgimento penale del singolo.
- di prevedere l’obbligo della Mappatura entro Marzo 2018, con relativa informazione e delucidazione per la compilazione dell’autocertificazione, non solo delle strutture civili in capo a qualsiasi ente a qualsiasi grado della pubblica amministrazione, ma anche delle strutture ed attrezzature militari con presenza di amianto;
- Prevedere in base ai punti sopra definiti, facendo rientrare anche le strutture pubbliche nei sistemi permanenti di incentivazione la bonifica di tutte le strutture in capo allo stato entro e non oltre il 2019 con predilezione del conferimento all’inertizzazione al fine di creare educazione civica al metodo.14. di prevedere che l’Albo Gestori Ambientali, istituito ai sensi del D.Lgs. 152/06, stabilisca un “Prezziario Ufficiale” calmierato delle opere di bonifica anche al fine di ottemperare ad un criterio di uniformità su tutto il territorio nazionale ed evitare affidamenti di gare al minimo ribasso a costi irrisori, non compatibili con la corretta gestione dei R.C.A. (affidamento di una gara di smaltimento cemento-amianto a 2.50 Euro a mq non compatibile con costi di gestione del medesimo in deposito preliminare o definitivo autorizzato, quindi abbandono improprio);
- di prevedere incentivazioni per l’attivazione a livello Nazionale della cosiddetta “Micro raccolta”, già adottata in alcuni Comuni e Provincie attraverso le Aziende Municipalizzate per la raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani (Comunali o consortili), con personale debitamente formato e dotato di “patentino amianto” ai sensi dell’art.10 del D.P.R. 8/8/94, al fine di sopperire alle necessità di privati cittadini per lo smaltimento di limitate quantità di Materiali Contenenti Amianto ed evitare abbandoni impropri;
- di prevedere l’obbligo da parte di ciascuna Regione di realizzare entro un quinquennio, con compartecipazione pubblico-privata, una discarica mono materiale per rifiuti non pericolosi dedicata ai Rifiuti Contenenti Amianto con codice 17.06.05* – “Materiali da costruzione contenenti amianto” o un impianto di inertizzazione amianto su tecnologia fuori dalla fase sperimentale e determinata sicura (già sperimentata e operante a livello internazionale).
- di prevedere l’obbligo da parte delle Regioni di individuare almeno un sito nelle Regioni del Nord, del Centro e del Sud, ove realizzare, al massimo entro un quinquennio, con compartecipazione pubblico-privata, una discarica mono materiale per rifiuti pericolosi o un impianto di inertizzazione amianto. Questi ultimi dovranno essere autorizzati ad accettare esclusivamente Rifiuti Contenenti Amianto pericolosi (tutti gli altri rifiuti contenenti amianto, ad esclusione di quelli identificati con codice CER 17.06.05*);
- Stabilire un preciso iter autorizzativo e di controllo per il conferimento dei rifiuti in discarica, oggi offuscato dai decreti d’urgenza del Governo emessi in concomitanza del terremoto Marche Abruzzo che sostanzialmente conferiscono codice 17.06.05 ai rifiuti derivanti dal terremoto o addirittura declassificano il rifiuto derivante da terremoto e catastrofi a normale rifiuto urbano se pur in presenza di amianto, così creando una babele normativa che consentirebbe ad ogni discarica di ricevere rifiuti per cui quell’impianto di stoccaggio non presenta le caratteristiche di ricevimento.
- il reperimento strutturale delle risorse finanziarie mediante interventi di defiscalizzazione delle attività di bonifica oltreché adottando, ad esempio, il sistema incentivante per la sostituzione delle coperture con pannelli fotovoltaici (che ha già dato ottimi risultati in quelle regioni che lo hanno praticato) o adeguamento sismico, ad integrazione delle misure già intraprese, anche con eventuale riconsiderazione del “Patto di Stabilita”.
- di stabilire un Fondo economico a supporto dei Comuni che devono agire in danno per effettuare una bonifica, in caso di insolvenza da parte dei proprietari (si evidenzia che molte Regioni hanno stabilito per le coperture in cemento amianto algoritmi atti a valutare lo stato di conservazione dei MCA: spesso dalla loro applicazione ne deriva l’obbligo di intervenire per le situazioni più gravi in tempo reale ed entro 6 mesi-3 anni per quelle di pericolo intermedio determinato dalla parziale perdita di funzionalità e del “buono stato di conservazione” previsto dal D.M. 6/9/94. Poiché spesso i proprietari risultano insolventi – aziende fallite, capannoni abbandonati, proprietari che non hanno disponibilità economiche sufficienti, etc. – i Comuni devono agire in danno, dovendo anticipare le spese, non sempre disponibili nella casse comunali).
- di prevedere l’obbligo di istituzione, nell’Ambito dell’Agenzia Nazionale Amianto di una Commissione tecnica, con gli esperti degli Enti Scientifici Nazionali ed i rappresentanti delle ARPA regionali, che stabilisca specifiche procedure di controllo semestrale nelle discariche autorizzate ad accettare Rifiuti Contenenti Amianto ed annuale nei depositi preliminari autorizzati ad accettare Rifiuti Contenenti Amianto;
- di prevedere l’obbligo degli Organi di Vigilanza ad effettuare controlli semestrali nelle discariche autorizzate ad accettare Rifiuti Contenenti Amianto ed annuali nei depositi preliminari che accettano Rifiuti Contenenti Amianto. Prevedere un finanziamento degli Organi di Controllo;
- di prevedere l’obbligo della Mappatura delle strutture ed attrezzature militari con presenza di amianto;
- di prevedere che l’Albo Gestori Ambientali, istituito ai sensi del D.Lgs. 152/06, stabilisca un “Prezziario Ufficiale” calmierato delle opere di bonifica anche al fine di ottemperare ad un criterio di uniformità su tutto il territorio nazionale ed evitare affidamenti di gare al minimo ribasso a costi irrisori, non compatibili con la corretta gestione dei R.C.A. (affidamento di una gara di smaltimento cemento-amianto a 2.50 Euro a mq n gestione del medesimo in deposito preliminare o definitivo autorizzato, quindi abbandono improprio);
- di prevedere incentivazioni per l’attivazione a livello nazionale della cosiddetta “Micro raccolta”, già adottata in alcuni Comuni e Provincie attraverso le Aziende Municipalizzate per la raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani (Comunali o consortili),, con personale debitamente formato e dotato di “patentino amianto” ai sensi dell’art.10 del D.P.R. 8/8/94, al fine di sopperire alle necessità di privati cittadini per lo smaltimento di limitate quantità di Materiali Contenenti Amianto ed evitare abbandoni impropri;
- di prevedere l’obbligo da parte di ciascuna Regione di realizzare entro un quinquennio, con compartecipazione pubblico-privata, una discarica mono materiale per rifiuti non pericolosi dedicata ai Rifiuti Contenenti Amianto con codice 17.06.05* – “Materiali da costruzione contenenti amianto” o un impianto di inertizzazione amianto;
- di prevedere l’obbligo da parte delle Regioni di individuare almeno un sito nelle Regioni del Nord, del Centro e del Sud, ove realizzare al massimo entro un quinquennio, con compartecipazione pubblico-privata, una discarica mono materiale per rifiuti pericolosi o un impianto di inertizzazione amianto. Questi ultimi dovranno essere autorizzati ad accettare esclusivamente Rifiuti Contenenti Amianto pericolosi (tutti gli altri rifiuti contenenti amianto, ad esclusione di quelli identificati con codice CER 17.06.05*);
- di stabilire un preciso iter autorizzativo e di controllo degli impianti di inertizzazione dell’amianto al fine del rispetto delle normative ambientali.
- Stabilire un preciso Iter autorizzativo degli impianti di inertizzazione dell’amianto che ne snellisca le procedure per chi ha già ampiamente superato le fasi sperimentali per lo meno in un paese della comunità europea e che ne definisca invece iter di procedura e controllo per chi da una fase progettuale voglia affrontare l’industrializzazione del processo, vietando e sanzionando sia a livello civile che penale chi non rispetti detti iter, sia dal lato di chi autorizza che dal lato di chi propone;
- Rendere obbligatoria la formazione al rischio amianto ai dipendenti degli uffici tecnici comunale e degli enti superiori;
- Rendere obbligatoria la formazione al rischio amianto agli RSPP aziendali;
- Rendere obbligatoria la formazione del responsabile rischio amianto previsto dal DM 69/94;
- Legittimazione, Incentivazione e finanziamento del sistema Sportello Amianto Nazionale e sportelli amianto gestiti dalle Associazioni, Comitati e Vittime amianto, patrocinati dal Coordinamento Nazionale Amianto, quale organo gestore dei servizi di formazione e informazione a disposizione dei cittadini, dei lavoratori e delle aziende.
Ci si riserva di fornire ulteriori contributi, in tempi più congrui, prima dello svolgimento della terza Conferenza. Nazionale Governativa Amianto
Il Presidente Nazionale
Salvatore Nania
Roma li 09/10/2017
Recapiti: 0909037610 – 3289210051
E.mail: cna2013@legalmail.it