SERATA SUL TEMA AMIANTO, NOSATE
16/01/2014PROCESSO ILVA TARANTO
19/01/2014Il giudice Gabriella Piantadosi ha ritenuto di condividere le conclusioni del proprio consulente perché “congruamente motivate alla stregua degli accertamenti effettuati che sono esaurienti e condotti con criteri tecnici adeguati”.
Pertanto l’INAIL è stato condannato ad adeguare la rendita relativa al danno biologico in misura pari al 28%, che lo stesso istituto aveva confermato, invece, in sede di revisione (16 ottobre 2010) nella misura del 18% e a liquidare gli arretrati “dal primo giorno del mese successivo alla data della domanda amministrativa volta a ottenere la revisione di rendita (30 settembre 2010), data in cui già coesistevano entrambe le affezioni riscontrate”.
«Si tratta di un’importante sentenza – dichiara l’avv. Ezio Bonanni, legale del lavoratore P.G. – in quanto riconosce come asbesto correlate oltre alla neoplasia alla corda vocale, anche l’asma bronchiale, rispetto alle quali le fibre di amianto hanno un ruolo decisivo come abbiamo dimostrato in corso di causa e come confermato dal CTU nominato dal giudice». La sentenza che ha riconosciuto il diritto difeso dall’avvocato Bonanni, conferma anche delle tesi del Prof. Giancarlo Ugazio, riguardo al fatto che «le tabelle INAIL sono assolutamente limitative».
L’Osservatorio Nazionale Amianto chiederà, quindi, all’INAIL di contemplare tra le patologie asbesto correlate tabellate anche tutte le altre patologie extratoraciche causate dall’amianto.