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18/10/2018Finalmente arriva il conguaglio della prestazione aggiuntiva per le vittime dell’amianto.
Dopo una lunga gestazione, tutte le operazioni sono state effettuate, adesso manca solamente l’accredito per gli aventi diritto.Il Fondo per le vittime dell’amianto è stato istituito con la legge 24 dicembre 2007, numero 244. Il Comitato amministratore del fondo per le vittime dell’amianto è stato decretato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Enza Fornero, il 9 febbraio 2012.
Dopo anni impiegati a far capire che alle vittime dell’amianto rimaneva una breve aspettativa di vita siamo riusciti a fare in modo che si potessero effettuare i pagamenti molto prima.Il 29 maggio 2018, il Comitato amministratore del fondo è riuscito a determinare il saldo per gli anni 2016 e 2017, per la prima volta entro cinque mesi dalla fine dell’anno si è potuto iniziare le procedure per fare in modo che si provvedesse al saldo.
Si è dovuto attendere fino al 9 agosto 2018 che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Luigi Di Maio, di concerto colo Ministro dell’economia e delle finanze, Giovanni Tria, firmassero i decreti per il conguaglio degli anni 2016 e 2017.
La procedura non è ancora conclusa, manca l’approvazione dell’ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, MIN. SALUTE e MIN. LAVORO, della Corte dei Conti, che arriva il 14 settembre 2018, ad oltre nove mesi dalla fine dell’anno 2017 e quasi venti mesi dalla fine dell’anno 2016. Adesso l’INAIL può provvedere ad effettuare i pagamenti.
Manca ancora l’anno 2018, in seguito alla legge 205/2017, per il triennio 2018/2020 le parti datoriali non dovranno fornire nessun importo per il finanziamento del fondo e saranno sostituite dall’INAIL, che provvederà con un importo moltiplicato quasi quattro volte. Ci sono più risorse, il 1 agosto 2018 il presidente del comitato amministratore del fondo per le vittime dell’amianto scrive al Ministro del lavoro per sollecitare il disbrigo per le pratiche degli acconti del 2018. Il 5 settembre 2018 l’ufficio di gabinetto del ministero del lavoro, nella figura del capo di gabinetto Vito Cozzoli, risponde che il ministero dell’economia e delle finanze ha chiesto all’INAIL dei chiarimenti che sono stati resi il 18 luglio 2018.
Il 26 settembre 2018 il presidente del comitato amministratore del fondo per le vittime dell’amianto scrive al Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, per la risoluzione di “una situazione ASSURDA” che difronte ad una disponibilità di cassa di oltre 100.000.000 € (cento milioni di Euro) non si può dare nemmeno la cifra già proposta negli anni precedenti con cifre disponibili inferiori, in quanto abbiamo chiesto di portare la prestazione aggiuntiva al 20 %.Siccome abbiamo chiesto di dare di più degli anni prima, non possono prendere niente.
8 Ottobre 2018
Componente del comitato amministratore del fondo per le vittime dell’amianto
Vice presidente Aiea Onlus
Valentino Gritta
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Con decreto interministeriale del 9 agosto 2018, il Ministero del lavoro e quello dell’economia hanno comunicato la misura della prestazione aggiuntiva e del conguaglio per l’anno 2017 relativamente alle prestazioni del Fondo per le vittime dell’amianto.
Riportiamo come da articolo uscito ieri sul sito Pensioni Oggi, il seguente articolo:
L’Inail ha fissato la prestazione aggiuntiva per gli anni 2016 e 2017 in misura pari al 14,7% superiore ai due acconti erogati in quegli anni ai titolari di rendita Inail.
Conguagli in arrivo a favore delle vittime dell’amianto. Sono stati pubblicati ieri sul sito del Ministero del Lavoro nella sezione pubblicità legale i due decreti interministeriali Lavoro-Economia che recepiscono le rispettive determine del Presidente Inail riguardanti la misura della prestazione aggiuntiva per le vittime di amianto. I due provvedimenti stabiliscono la prestazione aggiuntiva per l’anno 2016 e per il 2017 in un valore pari al 14,7% della rendita Inail; per cui ai beneficiari sarà erogato un conguaglio aggiuntivo rispettivamente del 4,6% per l’anno 2016 e del 4,9% per l’anno 2017.
La prestazione aggiuntiva, come noto, è una indennità non soggetta a tassazione irpef erogata in una misura percentuale della rendita Inail, ai titolari di tale rendita collegata a patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto e alla fibra «fiberfrax» ovvero, in caso di premorte, agli eredi dei lavoratori. E’ erogata sempre a carico del Fondo per le vittime dell’amianto, istituto presso l’Inail dalla legge n. 244/2007 (protocollo Welfare), Fondo finanziato in parte con le risorse annue provenienti dal bilancio dello Stato e in parte con i proventi di un’addizionale sui premi versati dalle aziende, individuate con riferimento allo svolgimento delle attività lavorative che hanno comportato il riconoscimento dei benefici previdenziali per esposizione all’amianto.
Le modalità di erogazione
La prestazione è erogata mediante due acconti e un conguaglio: la misura del primo acconto è fissata in una percentuale pari al 10% della rendita percepita e il relativo importo è erogato mensilmente contestualmente al rateo della rendita stessa, secondo le ordinarie modalità di pagamento dell’Inail, previo trasferimento delle risorse finanziarie provenienti dal bilancio dello Stato; il secondo acconto è corrisposto in un’unica soluzione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento. La misura percentuale del secondo acconto è calcolata sulla base del rapporto tra le risorse provenienti dal bilancio dello Stato e le spese sostenute per le rendite erogate nell’anno di riferimento ai beneficiari del Fondo, tenuto conto del primo acconto corrisposto. Il Regolamento prevede che la misura complessiva dell’acconto (primo e secondo acconto) sia definita con determinazione del Presidente dell’Inail; il conguaglio è erogato in un’unica soluzione, entro il 30 giugno dell’anno successivo al pagamento del secondo acconto, utilizzando le risorse annue effettivamente disponibili nel Fondo derivanti dall’addizionale riscossa dalle imprese per l’anno di riferimento e tiene conto delle prestazioni aggiuntive corrisposte in acconto e della spesa sostenuta per il pagamento delle rendite ai beneficiari.
Ebbene nell’anno 2016 la misura del primo acconto è stata fissata ed erogata al 9% della rendita percepita, mentre il secondo acconto è stato liquidato in misura pari all’1,1%. Per un totale del 10,1%. Per il 2017 il primo acconto è stato erogato in misura pari al 9,20% della rendita percepita, mentre il secondo acconto in misura pari allo 0,60%. Per un totale del 9,8%. I due decreti interministeriali Lavoro-Economia fissano quindi per entrambi gli anni, 2016 (decreto prot. n. 3068/2018) e 2017 (decreto prot. n. 3069/2018), la misura complessiva della prestazione in misura pari al 14,7%. Di conseguenza, i titolari della rendita Inail avranno diritto ad un conguaglio della rendita pari al 4,6% per l’anno 2016 e del 4,9% per l’anno 2017.