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09/10/2015AMIANTO, TRIVELLE E VELENI
19/10/2015La Corte di Giustizia UE ‘bacchetta’ l’Italia per la prescrizione troppo breve
Possibile lesione degli interessi dell’Unione. Nel caso specifico, si tratta di un procedimento penale in un caso di frode grave in materia di IVA. Il giudice italiano deve, all’occorrenza, disapplicare il regime della prescrizione.
Interessante sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, chiamata a pronunciarsi in un caso di frode grave in materia di IVA dal Tribunale di Cuneo (vedi nota in calce sul significato e sulle caratteristiche del c.d. “rinvio pregiudiziale”, nei procedimenti di questo tipo).
Nel caso specifico, si tratta di un procedimento penale, promosso in Italia, a carico di un signore e di altre persone in concorso, con l’imputazione di aver costituito e organizzato, tra il 2005 e il 2009, un’associazione per delinquere, nell’ambito della quale gli imputati hanno posto in essere operazioni fraudolente note come «frodi carosello».
Grazie a società interposte e a falsi documenti, questi soggetti avrebbero acquistato bottiglie di champagne in esenzione da IVA. Queste operazioni avrebbero consentito ad una impresa di acquistare le bottiglie in questione a prezzo inferiore a quello di mercato, in tal modo falsando quest’ultimo.
L’impresa in questione avrebbe ricevuto fatture emesse dalle altre società interposte per operazioni inesistenti. Le stesse società avrebbero, tuttavia, omesso di presentare la dichiarazione annuale IVA o, pur avendola presentata, non avrebbero comunque provveduto ai corrispondenti versamenti d’imposta.
La stessa impresa avrebbe, invece, annotato nella propria contabilità le fatture emesse dalle suddette società interposte, detraendo indebitamente l’IVA in esse riportata e, di conseguenza, avrebbe presentato dichiarazioni annuali IVA fraudolente.
Una parte dei reati per i quali si è proceduto nei confronti dell’imputato principale e delle altre persone si è estinta per effetto della prescrizione, mentre gli altri reati risulteranno prescritti al più tardi l’8 febbraio 2018, senza che possa essere pronunciata una sentenza definitiva, per via della complessità delle indagini e della lunghezza del procedimento.
Evidenzia la Corte di Giustizia che, in Italia, una situazione del genere non è inconsueta a causa della peculiarità del diritto italiano, “ne consegue che l’imputato principale e le altre persone sospettate di aver commesso una frode [in materia di] IVA per vari milioni di euro, potranno beneficiare di un’impunità di fatto dovuta allo scadere del termine di prescrizione”.
Il Tribunale di Cuneo, investito del procedimento, ha chiesto alla Corte se, finendo col garantire l’impunità alle persone e alle imprese che violano le disposizioni penali, il diritto italiano non abbia creato una nuova possibilità di esenzione dall’IVA non prevista dal diritto dell’Unione.
Con la Sentenza dell’ 8 settembre 2015 (nella causa C-105/14) la Corte rammenta, anzitutto, che, secondo l’articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), gli Stati membri devono lottare, con misure dissuasive ed effettive, contro le attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione e, in particolare, prendere le stesse misure che adottano per combattere la frode lesiva dei loro propri interessi finanziari.
In sostanza, nella Sentenza in esame la Corte di Giustizia della UE ritiene che impedendo, nei casi di frode grave in materia IVA, l’inflizione effettiva e dissuasiva di sanzioni, a causa di un termine complessivo di prescrizione troppo breve, la normativa italiana potrebbe ledere gli interessi finanziari dell’Unione.
In un caso del genere, il giudice italiano deve, all’occorrenza, disapplicare il regime della prescrizione complessiva in esame.
Nota IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.
Fonte: Corte di Giustizia dell’Unione Europea