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20/10/2016VERGOGNA FIBRONIT :ANNULLATA LA CONDANNA IN PRIMO GRADO
21/10/2016LETTERA APERTA
Ministro della Giustizia
Andrea Orlando
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
Giuliano Poletti
Criticità del “Decreto Salva Italia”, conosciuto come legge Fornero, rispetto alla legge nr. 257/1992 ed alla direttiva comunitaria 477/1983/CEE.
Considerazioni in merito all’ Articolo 1, comma 276, legge 28 dicembre 2015, n. 208, concernente benefici previdenziali riconosciuti agli ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica, affetti da patologia asbesto-correlata, derivante da esposizione all’amianto. Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze del 29 aprile 2016, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
Negli ultimi tempi stanno manifestandosi casi preoccupanti di lavoratori ex esposti o esposti che, pur avendo i requisiti previsti dalle norme precedenti la legge FORNERO quali: esposizione ultradecennale all’amianto nonché il riconoscimento di cui art. 13, comma 7, LG 257 /1992 non potranno essere avviati al trattamento di quiescenza Inps a causa dei requisiti previsti dalla stessa legge n.214 del 22.12.2011 e si ritroveranno senza alcuna remunerazione per sostenere la propria famiglia.
Molti lavoratori, pur avendo già raggiunto il tetto massimo di 40 anni di contributi previsto dalla LG n. 257/1992, non potranno utilizzare gli anni dell’esposizione all’amianto perché tali anni non possono essere aggiunti ai 40 anni lavorativi già maturati. In ambito previdenziale, tali anni sono funzionali al solo ricalcolo dell’importo pensionistico, come previsto dall’art. 47 DL n. 269 del 2003 che recita: “A decorrere dal 1° ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall’articolo 13, comma 8, della LG 257 /1992, è ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell’importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime”.
L’applicazione della norma contenuta nel c.d. “Decreto Salva Italia” (conosciuta anche come “Legge Fornero”) anche a questi lavoratori, si pone in netto contrasto con la ratio stessa della norma di cui alla 257/92. Ratio che va infatti ravvisata nella finalità di offrire ai lavoratori esposti all’amianto per un apprezzabile periodo di tempo, un beneficio correlato alla possibile incidenza invalidante proveniente da lavorazioni che provocano una minore aspettativa di vita – generalmente” sette anni in meno, rispetto all’aspettativa di vita di un lavoratore non esposto. La quiescenza per i lavoratori che hanno contratto patologie asbesto correlate era l’aspetto più importante della norma, con l’applicazione dei nuovi parametri della legge Fornero si sono create le condizioni per generare drammi sociali.
Anziché semplificare la normativa a tutela delle vittime dell’amianto, si continua a legiferare con emendamenti che centellinano parvenze di giustizia per pochi, facendo aumentare le diseguaglianze tra i lavoratori ex esposti. Tali diseguaglianze potrebbero aver provocato violazione dei diritti umani, in particolare, il diritto alla salute e alla sicurezza personale.
Le istruzioni operative contenute nel messaggio inviato dalla Direzione Centrale Pensioni ai Direttori Regionali e ai Direttori delle Strutture Territoriali INPS dimenticano completamente tutti coloro che hanno inficiato la propria esistenza a causa del lavoro con l’amianto. Esse si riferiscono solo “agli ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica che hanno cessato il loro rapporto ………… per effetto della chiusura, dismissione o fallimento dell’impresa ………. il cui sito è interessato da piano di bonifica da parte dell’ente territoriale”. Tale esplicazione ignora i lavoratori occupati in aziende non chiuse, né fallite, né dismesse e“il cui sito non è interessato da piano di bonifica da parte dell’ente territoriale”.
Questo passaggio è doppiamente negativo e da rigettare perché:
a – Il punto “a” dei “destinatari” si rivolge a coloro “che non svolgono alcuna attività lavorativa alla data di presentazione della domanda di cui al successivo punto 5” – coloro che sono in mobilità possono presentare domanda?
b – quale colpa si può addossare all’operaio se l’azienda non ha chiuso, non è fallita né dismessa? –
c – molti enti territoriali non si sono mai adoperati per la bonifica dei siti delle aziende che hanno usato l’amianto –
d – considerazione ancora più grave, nessun lavoratore può pagare, né può essere considerato colpevole se l’ente territoriale non si interessa alla bonifica –
e – quale beneficio può andare incontro agli ex esposti se pone il termine perentorio della presentazione della domanda – 30 giugno 2016? –
f – quanti operai affetti da patologie così gravi possono accedere ad un fondo nazionale di soli 2 milioni euro? –
g- perché Il sussidio di cui al precedente punto 4 può essere riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio 2016 e non oltre il 31 dicembre 2018?.
CONSIDERAZIONI GIURIDICHE SULLA LEGGE FORNERO
Numerosissime sono le critiche mosse nel tempo alla Riforma delle Pensioni del Ministro Elsa Fornero, e altrettanto numerose sono le criticità relative ad alcune categorie di lavoratori rimasti senza pensione né stipendio con l’entrata in vigore della Riforma pensionistica 2012.
Una delle questioni irrisolte riguarda i lavoratori e gli ex lavoratori i quali, pur avendo ottenuto la certificazione di esposizione ad amianto, e avendo raggiunto il tetto massimo di 40 anni di contribuzione, ex art. 13, comma 7 e comma 8, Legge 257 /1992, non possono accedere al pensionamento per i nuovi parametri previsti dall’art. 24, D.L. 201 /2011
Al fine di meglio comprendere l’importanza della problematica in questione è necessaria una breve premessa.
Sin dalle sue origini, la storia dell’amianto è caratterizzata da una serie impressionante di diritti negati e di omissioni relative: a misure di protezione, rilevazioni e controlli, adeguate previsioni nel sistema assicurativo obbligatorio, violazione di norme perfino costituzionali, violazione di norme sia interne che comunitarie.
La rivalutazione contributiva per coloro che sono rimasti esposti all’amianto è riconosciuta in funzione compensativa dell’obiettiva pericolosità dell’attività lavorativa spiegata.
Su questo punto, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la Sentenza 4913/2001, ha evidenziato che le disposizioni di cui all’art. 13, comma 8 legge 257 /1992 hanno parzialmente risarcito quell’ingiusto pregiudizio derivante dalla non adozione delle normative comunitarie. La stessa Sentenza ha richiamato le norme di cui agli artt. 24 e 31 del D.L.vo 277 /1991, che recepiva la direttiva comunitaria 477 /1983 /CEE, dopo la condanna da parte della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 13.12.1990, con la quale era stata definita la procedura di infrazione n. 240 del 1989 a carico dell’Italia per non aver adottato le norme per la tutela dei lavoratori esposti all’amianto previste in sede comunitaria.
Tale norma configura una soluzione che, tenendo conto della capacità di subire danni in relazione al tempo di esposizione, consente una maggiorazione dell’anzianità contributiva per tutti i dipendenti che siano stati esposti all’amianto per più di dieci anni, in funzione compensativa dell’obiettiva pericolosità dell’attività lavorativa spiegata e ciò in attuazione dei principi di solidarietà di cui è espressione l’art. 38 Costituzione.
Il contenuto dell’art. 13, comma 8 della l. 257 /1992 (come modificata dal d.l. 05.06.1993 n. 169, convertito con modifiche nella L. 04.08.1993 n. 271), costituisce una trasposizione sul terreno della solidarietà sociale di due principi fondamentali della nostra Costituzione: la tutela della salute ed il principio di eguaglianza, da cui discende, come ulteriore portato di valore costituzionale, il criterio che a parità di rischio occorre garantire parità di tutela (Corte Cost.206/1974 e 114/1977).
E invero, il testo attuale del comma 8 dell’art. 13 della legge 257 /1992, elimina ogni riferimento all’attività svolta, e pone l’accento esclusivamente sul dato della esposizione all’amianto.Orbene, la ratio della norma va ravvisata, come afferma la Corte Costituzionale nella sentenza n. 5 del 12 gennaio 2000, « nella finalità di offrire ai lavoratori esposti all’amianto per un apprezzabile periodo di tempo (almeno dieci anni), un beneficio correlato alla possibile incidenza invalidante di lavorazioni che, in qualche modo, presentano potenzialità morbigene ».
La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 434 del 31 ottobre 2002, ha precisato che nell’ambito dei beneficiari della norma de qua si trovano « … tutti i soggetti ancora inseriti nel mondo del lavoro alla data di entrata in vigore della legge n. 257 del 1992, qualunque fosse il loro stato occupazionale del momento (di occupato nel settore dell’amianto, di disoccupato, di sospeso ovvero di occupato in un settore diverso), a prescindere dall’attualità dell’esposizione ... »; ed ancora, a proposito del meccanismo della rivalutazione, che esso è « diretto a facilitare il raggiungimento dei requisiti assicurativi necessari per l’accesso al pensionamento e non come strumento finalizzato ad incrementare i trattamenti pensionistici già erogati al momento di entrata in vigore della legge n. 257 del 1992 ».
***
Fatta questa breve quanto necessaria premessa, partendo dalla ratio e dall’ambito soggettivo di applicazione della normativa in materia di benefici previdenziali amianto, ben si comprende allora come l’applicazione della norma contenuta nel c.d. “Decreto Salva Italia” (conosciuta anche come “Legge Fornero”) anche per i lavoratori ex esposti o esposti, si pone in netto contrasto con la ratio stessa della norma di cui alla 257 /1992, della direttiva comunitaria 477 /1983 /CEE, nonché della decisione di condanna da parte della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 13.12.1990 nei confronti dell’Italia.
Ratio che va infatti ravvisata nella finalità di offrire ai lavoratori esposti all’amianto per un apprezzabile periodo di tempo, un beneficio correlato alla possibile incidenza invalidante proveniente da lavorazioni che provocano una minore aspettativa di vita, rispetto all’aspettativa di vita di un lavoratore non esposto.
La quiescenza per i lavoratori potenzialmente esposti al rischio morbigeno era l’aspetto fondamentale della norma, che oggi, con l’applicazione dei nuovi parametri della legge Fornero, risulta pressoché svilito e frustrato, risultando conseguentemente vanificati gli effetti di una legge dello Stato.
Occorre dunque, che venga riaffermato il principio di legalità.
In chiara opposizione rispetto ai principi ispiratori della normativa del 1992, le scelte effettuate tanto dal legislatore, quanto dalla giurisprudenza sono state invece orientate esclusivamente da una preoccupazione di natura finanziaria ovvero dal timore esplicitamente espresso in molte pronunce, che l’applicazione della norma, nel giusto tenore voluto dal legislatore a favore di tutti i lavoratori esposti ultradecennali, avrebbe pesato eccessivamente sulle finanze dello Stato.
Questa chiave di lettura della normativa, determinata dall’opzione finanziaria di fondo, ha finito per determinare assurde negazioni di tutela e corto circuiti logico giuridici, portando a disparità di trattamento in alcun modo giustificabili all’interno dell’ordinamento.
Sono diversi ed emblematici alcuni casi.
Fra tutti, quello del Sig. G., il quale affetto da asbestosi, ha conseguito il riconoscimento di cui all’art. 13, comma 7, L. 257 /1992, ma pur raggiungendo i requisiti dalla normativa pre-Fornero, non può oggi percepire la pensione non avendo raggiunto l’età anagrafica, rientrano a pieno titolo nella definizione di esodato, ormai nota.
Ancora più eclatante, il caso della Isochimica di Avellino, problematica tristemente nota, che nonostante i numerosi tentativi di intervento, risulta ancora lontano da una soluzione.
I lavoratori della Isochimica, che hanno bonificato la maggior parte dei vagoni ferroviari appartenenti alle ferrovie dello Stato italiano, sono stati tutti colpiti da gravi patologie asbesto –correlate. Essi, pur essendo stati presi in considerazione dalle leggi di stabilità del 2014 e del 2015, sono stati costretti ad inoltrare ricorso al TAR del Lazio per chiedere l’annullamento e la sospensione dell’efficacia del decreto del Ministero del Lavoro e del Ministero dello Sviluppo Economico del 29 aprile 2016, il quale con un vero e proprio colpo di spugna dei benefici, ha sovvertito lo spirito e le finalità presenti nell’ultima legge di stabilità.
CONCLUSIONI
Al fine di porre rimedio a questa ingiustizia, l’Associazione Italiana Esposti Amianto chiede che:
– il punto “a” dell’art. 2 e l’art. 3 – del disegno di legge N. 1645, depositato alla presidenza del Senato il 22.10.2014, avente per oggetto: “Misure sostanziali, processuali e previdenziali a tutela delle vittime, a qualsiasi titolo, dell’amianto” e della proposta di legge N. 3559, presentata alla presidenza della Camera il 26.01.2016, avente per oggetto: “Modifiche all’articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e altre disposizioni a tutela delle vittime dell’amianto”, vengano approvati al più presto.
Si sottolinea che con il suddetto – punto “a” dell’art. 2 – si dà al lavoratore la possibilità di scegliere tra l’anticipazione dell’accesso alla pensione o l’incremento della prestazione pensionistica. Con l’art. 3 si chiede di escludere dalle “Disposizioni in materia di trattamento pensionistici” previste nel “Decreto Salva Italia” i lavoratori esposti o ex esposti all’amianto.
Il menzionato disegno di legge N. 1645, prodotto dall’A.I.E.A, è fermo in Commissione Lavoro dal marzo 2015, i proponenti, con grande disappunto, prendono atto che, nonostante sia stato firmato da 42 senatori, non fa alcun passo in avanti, forse perché non esiste volontà politica per la sua approvazione; le logiche di bilancio stanno calpestando non solo i principi costituzionali che sanciscono il diritto alla salute dei cittadini ma possono generare drammi sociali causati dall’esclusione dal mondo del lavoro e dall’impossibilità di accedere al trattamento pensionistico.
Aiea Valbasento
Matera, lì 22 settembre 2016
LETTERA APERTA
PRESIDENTE della REPUBBLICA
Sergio MATTARELLA
Palazzo del Quirinale
0187 – ROMA
PRESIDENTE del SENATO
Pietro GRASSO Piazza Madama 00186 – ROMA
PRESIDENTE DELLA CAMERA
Laura Boldrini
Piazza Montecitorio
00186 – ROMA
Presidenza Consiglio dei Ministri
Palazzo Chigi
Matteo RENZI
Piazza Colonna, 370
00187 – ROMA
Ministero della Giustizia
Palazzo Piacentini
c.a. Andrea ORLANDO
Via Arenula n. 70
00186 – Roma
Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali
c.a. Giuliano POLETTI
Via Veneto, 56
00187 – ROMA
Ministero della Salute
c.a. Beatrice LORENZIN
viale Giorgio Ribotta, 5
00144 – Roma
Commissione Parlamentare di Inchiesta sugli Infortuni sul lavoro
c.a. Camilla FABBRI
Piazza Madama 00186 – ROMA
Direzione Generale INAIL e Direzione Centrale Prestazioni
Ufficio I
c.a. Giuseppe LUCIBELLO
P.le Giulio Pastore, 6
00144 – ROMA
Direzione Generale INPS
c.a. Mauro NORI Via Ciro il Grande, 21 00144 – ROMA
Criticità del “Decreto Salva Italia”, conosciuto come legge Fornero, rispetto alla legge nr. 257/1992 ed alla direttiva comunitaria 477/1983/CEE.
Considerazioni in merito all’ Articolo 1, comma 276, legge 28 dicembre 2015, n. 208, concernente benefici previdenziali riconosciuti agli ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica, affetti da patologia asbesto-correlata, derivante da esposizione all’amianto. Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze del 29 aprile 2016, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
Egregio Signor Presidente della Repubblica,
con la presente poniamo alla Sua attenzione la situazione esistente tra i lavoratori esposti ed ex esposti all’amianto dei Siti industriali esistenti su tutto il territorio nazionale; molti di questi pur essendo stati colpiti da gravi patologie asbesto correlate, non possono essere avviati a quiescenza a causa delle modifiche introdotte nelle norme successive alla L. 257 / 92.
Nella certezza di un Suo interessamento che permetta di superare tutte le criticità presenti nel “Decreto Salva Italia” e che possono generare drammi sociali derivanti dall’esclusione dal mondo del lavoro e dall’impossibilità di accedere al trattamento pensionistico, porgiamo distinti saluti.