
DIRETTIVA AMIANTO UE : NOVITA’ IN TEMA AMIANTO
28/04/2025
DANNO CATASTROFALE E DANNO DA PERDITA DEL CONGIUNTO.
Quando ricevetti la moglie di un lavoratore, deceduto per mesotelioma pleurico, contratto svolgendo la sua attività lavorativa in un luogo pregno di amianto e MCA (materiali contenenti amianto) lei pensava che la sofferenza finale del marito, durata mesi, sarebbe rimasta impunita.
Con una decisione parziale resa dal Tribunale di Roma, sezione lavoro, nel dicembre del 2022 il Giudice accolse la domanda di risarcire quel danno morale, patito in vita dal lavoratore, che negli ultimi mesi della sua vita, era consistito nella piena consapevolezza dell’imminenza dell’exitus. La consapevolezza che la sua vita fosse finita.
Tale tipo di dolore corrisponde ad un danno alla salute che è contemplato nella nostra Costituzione e, precisamente, all’art. 32.
Ciò significa che il nostro sistema giuridico ammette che quando la salute sia incisa essa meriti un risarcimento. Anche quando la lesione della salute è interiore. Anche quando è un’impattante consapevolezza dell’animo.
Quel “pretium doloris” che nel Diritto Privato è il danno morale e che, nel caso predetto, s’è raffinato ed è diventato un danno morale “terminale”, poiché collocato ella fase terminale della vita.
La Cassazione ha precisato che si tratta di quel “danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante da lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall’avvertita imminenza dell’exitus”.
E, quindi, per meritare il risarcimento è anzitutto necessaria la lucidità dell’ammalato terminale. Inoltre, come secondo e necessario elemento, è importante che vi sia stato un decorso di un tempo utile a maturare, e percepire,tale e drammatica presa di coscienza della morte imminente.
Ciò detto, ad oggi, pochi sanno che tale sofferenza in vita è ereditabile poiché l’ammalato ha maturato in vita detto diritto ma, per le sue condizioni, non è stato in grado di richiederne il risarcimento. E, in caso di successione, i suoi eredi possono chiedere ad un Tribunale di accertarlo e quantificarlo.
Ma oltre al danno catastrofale, ereditabile, l’erede ha diritto a domandare all’autore dell’illecito (ovvero il datore di lavoro) anche il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.
Il Tribunale di Roma sezione lavoro, che accolse nel dicembre 2022 la richiesta di risarcimento del danno catastrofale, ha rinviato al Tribunale di Roma sezione ordinaria per decidere sul danno da perdita del congiunto e, a maggio 2025 è stata depositata una CTU che ribadisce che la morte è stata cagionata nella Caserma Guido Reni di Roma per aver il lavoratore respirato amianto e le polveri.
E’ attesa la decisione della causa per la quantificazione anche del danno da morte del parente, che da anni la Cassazione riconosce come esigibile in quanto, dice, “l’uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima (così anche Cassazione 9827/2025).
Maggio 2025
Avv. Aiea Odv Daniele Marra