EX MATERIT:PERSI I SOLDI PER LE BONIFICHE BASILICATA
04/03/2017VERTENZA AMIANTO BASILICATA
06/04/2017Diniego riconoscimento Malattia Professionale per patologia asbesto correlata commissioni mediche INAIL.
VIOLAZIONI DI LEGGE OGGETTO DEL PRESENTE ESPOSTO/DENUNCIA:
Eventuale abuso e/o omissioni in Atti di ufficio, art. 323 della legge 16.07.1997, nr. 234 c.p, successive modifiche di cui alla G.U. nr. 172 del 25.07.1997.
VIOLAZIONE DELLE NORME DEONTOLOGICHE DELL’ORDINE DEI MEDICI
Norme del codice di deontologia medica che si presumono violate nell’esercizio della professione:
Artt. 3-4-5-8-14-20-24
A- DINIEGO RICONOSCIMENTO MALATTIA DI ORIGINE PROFESSIONALE;
B- RETICENZA OSTINATA NEL RICONOSCERE DIAGNOSI CERTIFICATE DALLE ISTITUZIONI PREPOSTE AL CONTROLLO DELLA SALUTE DEI CITTADINI
Il diniego del riconoscimento della malattia professionale asbesto-correlata, impedisce al lavoratore ex esposto di ottenere l’indennizzo corrispondente al grado di invalidità stimato all’11%.
Il diniego vanifica l’impegno dell’Associazione che sostiene tecnicamente, amministrativamente e giuridicamente i propri iscritti.
PARTI INTERESSATE: Associazioni: Italiana Esposti Amianto Onlus sezione Val Basento (A.I.E.A. Onlus VBA) e Medicina Democratica Onlus, il lavoratore che ha inoltrato la richiesta di Malattia Professionale.
Nei confronti di:
INAIL, nella persona del Direttore Regione Puglia p.t.
INAIL sede di Altamura (BA), nella persona del Direttore p.t.
INAIL sede di Altamura, nella persona Responsabile del provvedimento amministrativo p.t.
INAIL Nazionale
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il signor B. S., nato a Santeramo in Colle (BA) ed ivi residente, a seguito delle mansioni svolte alle dipendenze dell’azienda B.C.F Ferrosud, in data 22.09.2009, è stato riconosciuto dall’INAIL di Matera “ex-esposto all’amianto” dal 1968 al 1989, con tale dicitura:
“….. sulla base degli accertamenti effettuati da questo Istituto, considerati gli indirizzi forniti dal Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, e tenuto conto delle indicazioni contenute nel curriculum professionale rilasciato dal datore di lavoro, si dichiara che presso l’azienda BCF Ferrosud, stabilimento di Matera, il dipendente signor B. S., nato a Santeramo in Colle (BA) è stato esposto all’amianto per le seguenti mansioni da lui svolte ………..”, di cui si allega copia originale del certificato che attesta l’esposizione all’amianto.
Negli anni successivi, lo stesso lavoratore contrae patologia asbesto-correlata, “Placche pleuriche bilaterali parzialmente calcifiche, micronoduli parenchimali con deficit ventilatorio, riduzione della DLCO e complicanze cardiovascolari”, come da referto allegato e richiede il RICONOSCIMENTO DELLA MALATTIA PROFESSIONALE in quanto tale patologia è inserita nelle tabelle INAIL.
L’INAIL di Altamura (BA), sede territoriale relativa alla residenza dell’utente, si oppone a tale riconoscimento. A tal proposito viene chiesta la “collegiale medica” durante la quale viene redatto il verbale collegiale-relazione medica, in cui sui dichiara:
“I sottoscritti collegialmente riuniti hanno visitato l’assicurato per cui, concludono in maniera discorde che: il sanitario INAIL conferma trattarsi di malattia comune per mancata esposizione a rischio lavorativo specifico; i questionario sulla esposizione all’amianto e la indagine di rilevazione indagine ambientale del 15.05.1992 escludono la presenza di amianto. Il sanitario di parte riferisce che nel 1992 l’amianto era già stato abolito e che invece fino al 1992, in quell’azienda è stato utilizzato e che l’istante è stato esposto dal 1968 al 1989”, questa dichiarazione costituisce la base per il rigetto dell’istanza prodotta dal lavoratore, comunicazione INAIL di Altamura (BA), datata 08.02.2017, che recita:
“Gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale consentono di ritenere il tipo di rischio lavorativo cui è stato / è esposto non idoneo a provocare la malattia denunciata”.
Vale la pena ricordare che l’INAIL di Matera, in data 22.09.2000, ha espressamente dichiarato che il lavoratore è stato “Esposto all’amianto… “ dal mese di giugno 1968 al mese di dicembre 1989, ben prima della pubblicazione della L. 257/92; non è chiaro con quale analisi il sanitario dell’INAIL territoriale arrivi a dichiarare che “… il tipo di rischio lavorativo cui è stato / è esposto non idoneo a provocare la malattia denunciata ….”. Quindi il signor B. S. è stato esposto ad amianto per 23 anni (almeno 100 ff/litro per 8 ore al giorno per 23 anni), ma la patologia asbesto correlata non è causata da quella esposizione.
L’AIEA VBA evidenzia che diversi colleghi del signor B. S., hanno ottenuto in via amministrativa dalla sede INAIL di Matera il riconoscimento della malattia professionale per una patologia simile a quella del signor B.S..
A seguito di quanto sopra esposto, AIEA VBA e M.D. di Matera chiedono alle autorità in indirizzo ed in modo particolare all’INAIL Nazionale, che:
si intervenga presso la sede generale della Regione Puglia affinché quest’ultima rispetti quanto certificato dall’INAIL di Matera, competente territorialmente relativo al sito industriale citato;
tanto denunciato, si chiede a tutte le Istituzioni Interessate, quali iniziative di propria competenza intendano intraprendere al fine di evitare tali ingiustizie; si chiede inoltre, che vengano applicate le norme vigenti con obbligo di diligenza, lealtà, correttezza e buona fede, e là dove necessario, adeguare le leggi vigenti per eliminare tutte le ingiustizie emerse con l’applicazione delle stesse.
All’Istituto Nazionale Inail, si chiede un corretto adempimento nell’accertamento volto al riconoscimento delle malattie professionali asbesto – correlate, tabellate e non, con il rispetto, di tutto l’iter procedurale previsto indicati nella nota INAIL: – DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI SOVRINTENDENZA MEDICA GENERALE AVVOCATURA GENERALE – Prot. n. 7876/bis – con oggetto: “Criteri da seguire per l’accertamento della origine professionale delle malattie denunciate”.