AMIANTO E MARINA MILITARE: 14 A PROCESSO
06/11/2013LA SOFFERENZA DEL LAVORO TRA PREVENZIONE MANCATA E DIFFICOLTA’ DEL RISARCIMENTO DEL DANNO ALLA SALUTE
10/11/2013A cura del Coordinamento Nazionale Amianto
cna2013@tiscali.it
EMENENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA’ PER IL 2014
Lo scopo principale di questi emendamenti è quello di rendere possibile l’attuazione del Piano Nazionale Amianto, che è stato bocciato dalla Conferenza delle Regioni a causa della mancanza di finanziamenti.
In più sono stati inseriti:
– Il finanziamento del Fondo per le Vittime dell’Amianto non professionali,
– Il finanziamento per risolvere i problemi rimasti aperti dei lavoratori ex esposti (in pratica l’emendamento riprende l’articolo 5 del PDL 1353 (Antezza e altri)
Sono stati fatti anche dei tagli, sia in funzione di recupero di fondi (non è vero che mancano i soldi), sia per una questione di etica pubblica e politica (armi e opere inutili).
a) Il comma 13 dell’articolo 3 (risorse per lo sviluppo) è abrogato
b) Il comma 3 dell’articolo 4 (finanziamento delle infrastrutture e trasporti) è abrogato
c) All’articolo 5 (misure in materia di ambiente e tutela del territorio) è aggiunto il comma 3:
“E’ autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno dei seguenti anni: 2014, 2015, 2016 per la messa in sicurezza e bonifica dei siti (SIN) di classe di priorità 1 a maggiore rischio e con priorità decrescenti: 4 impianti industriali attivi o dismessi, 319 pubblici o privati a partire da 37 ospedali case di cure, case di riposo; 116 scuole di ogni ordine e grado, istituti di ricerca, 86 uffici della pubblica amministrazione, 27 impianti sportivi, 8 biblioteche, nonché per incentivazione di installazione di impianti fotovoltaici in sostituzione delle coperture in cemento amianto. Sono fatte salve le responsabilità degli autore della contaminazione e del proprietario delle aree in conformità alle leggi vigenti, e fatto salvo il dovere della autorità competente di procedere alla ripetizione delle spese sostenute per gli interventi di caratterizzazione e messa in sicurezza, nonché per gli ulteriori interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nelle forme e nei modi previsti dalla legge.”
d) All’articolo 6 (misure fiscale per il lavoro e le imprese) al comma 2, V riga sono abrogate le parole: “1000 milioni di euro per l’anno 2014” sostituite dalle parole: “ 900 milioni di euro per l’anno 2014”; alla riga 6 abrogare le parole: “1100 milioni di euro per l’anno 2015”, sostituite dalle parole: “1000 milioni di euro per l’anno 2015”, alla riga 7 sono abrogate le parole: “1200 milioni di euro a partire dal 2016 e sostituite dalle parole” “1100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016”. Viene aggiunto il seguente periodo “50 milioni di euro per ognuno degli anni 2014, 2015, 2016 vengono destinati al Fondo per le vittime dell’amianto esclusivamente per le vittime e/o loro eredi di contaminazione in situazioni casalinghe e/o ambientali di cui al il decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali n.30 del 12 gennaio 2011 (G.U. n.72 del 29 marzo 2011) che regolamenta il “Fondo per le vittime dell’amianto” previsto dalla Legge finanziaria 2008 (art. 1 commi 241-246 della legge 24 dicembre 2007 n. 244)”.
All’articolo 7 (misure di carattere sociale) e aggiunto il comma 11: “11. E’ autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016 al fine di finanziare la modifica dell’articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica, a scelta del lavoratore, o ai fini dell’anticipazione dell’accesso al pensionamento o ai fini della determinazione dell’importo delle prestazioni pensionistiche»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La prestazione previdenziale di cui al comma 1 si applica, a scelta dei lavoratori, o ai fini dell’anticipazione dell’accesso al pensionamento o ai fini della determinazione dell’importo delle prestazioni pensionistiche anche ai lavoratori a cui siano state rilasciate dall’INAIL o dal Settore navigazione dell’INAIL (ex IPSEMA) le certificazioni relative all’esposizione all’amianto e che abbiano prestato la loro opera esposti all’amianto per un periodo inferiore a dieci anni, con le seguenti modalità:
a) il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,25 fino ai dieci anni di esposizione
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Per i lavoratori che hanno prestato la loro opera esposti all’amianto per un periodo superiore a dieci anni, il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,5»;
c) il comma 3 è abrogato;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. La sussistenza e la durata dell’esposizione all’amianto di cui ai commi 1-bis e 2-bis sono accertate e certificate dall’INAIL o dal Settore navigazione dell’INAIL (ex IPSEMA) oppure dai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali presso il cui territorio si trova o si trovava l’installazione o il naviglio militare dello Stato ovvero l’impresa che a qualunque titolo utilizza o utilizzava l’amianto, avvalendosi dei dati di letteratura scientifica in materia, nonché di prove testimoniali e di relazioni tecniche stilate da esperti, anche in considerazione dell’esistenza di casi analoghi e degli eventuali cambiamenti avvenuti nelle aziende, nei cantieri navali e nel naviglio mercantile, nonché validando quale curriculum lavorativo l’estratto matricola mercantile rilasciato dall’autorità marittima. Gli eventuali periodi di cassa integrazione ordinaria o straordinaria fruiti non interrompono il computo della durata dell’esposizione»;
f) il comma 5 è sostituito dai seguenti:
«5. I lavoratori ex esposti all’amianto che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1, in riferimento al comma 6-bis devono presentare domanda alla gestione previdenziale presso la quale sono iscritti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per i lavoratori esposti, addetti alle bonifiche, all’escavazione ed all’estrazione di minerale, non è fissato alcun termine al fine di ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1.»;
5-bis. Gli eredi dei lavoratori ex esposti all’amianto aventi diritto ai benefici contributivi, deceduti prima di poterne usufruire, possono presentare richiesta di rivalutazione contributiva presso gli uffici dell’Inps competenti territorialmente”
g) dopo il comma 6-quinquies sono aggiunti i seguenti:
«6-sexies. I benefici di cui al comma 1 si applicano anche al personale militare delle Forze armate in possesso del curriculum lavorativo rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004, e sono cumulabili, in deroga all’articolo 1849 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e a quanto disposto dal comma 6-ter del presente articolo, con gli altri benefici previdenziali che comportano l’anticipazione dell’accesso al pensionamento di anzianità ovvero l’aumento dell’anzianità contributiva, e possono essere fatti valere sia ai fini del diritto che della misura della pensione.
Nei confronti del medesimo personale militare per il quale sia stata accertata una malattia professionale asbesto-correlata da parte del competente Dipartimento militare di medicina legale, di cui all’articolo 195, comma 1, lettera c), del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si applica, d’ufficio e senza limiti di tempo e in deroga all’articolo 1849 del predetto codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dell’articolo 12-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, sia ai fini del diritto che della misura della pensione, il coefficiente moltiplicatore di cui all’articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, nella misura di 1,5 del periodo di esposizione all’amianto, accertabile dal curriculum lavorativo rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004, ovvero, in mancanza del predetto curriculum e per analogia con altri casi, dall’estratto del foglio matricolare.
6-septies. I benefici di cui al comma 1 si applicano anche ai lavoratori addetti alla nautica da diporto, nonché ai titolari di piccole imprese che producano idonea documentazione atta a comprovare che il lavoro che ha comportato esposizione all’amianto sia stato svolto per conto terzi.
6-octies. Il Governo esercita il potere sostitutivo nei confronti delle regioni nell’adozione dei provvedimenti necessari in caso di inadempienza nella predisposizione dei piani di bonifica delle aree interessate dall’inquinamento da amianto.
6-novies. Ai lavoratori ex esposti all’amianto, collocati in trattamento di quiescenza prima della data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono riconosciuti i benefici previsti dall’articolo 13, comma 8, della medesima legge.
6-decies. I lavoratori ex esposti all’amianto, che hanno presentato domanda agli enti previdenziali competenti ai fini del riconoscimento dei benefici di cui al comma 1 e la cui richiesta è stata respinta, possono presentare una nuova domanda per i medesimi fini. Avverso l’eventuale diniego degli enti previdenziali è ammesso ricorso agli ordinari strumenti di tutela giurisdizionali.
6-undecies. I termini per la presentazione delle domande per il riconoscimento dei benefici previdenziali scadono dodici mesi dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione».
6-duodecies. 1. All’articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dopo la lettera e-bis) è aggiunta la seguente:
“ e-ter) ai lavoratori di cui all’articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni.”
2. Sono abrogati:
a) il sesto comma dell’articolo 47 e l’articolo 47-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;
b) il comma 35-quinquies dell’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
e) All’articolo 10 (Razionalizzazione della spesa delle amministrazioni pubbliche) è aggiunto il comma 30bis: “30bis. Al fine di incrementare l’attività del Registro Nazionale dei Mesoteliomi e quella dei Registri Regionali per comprendere anche la registrazione dei casi dei tumori a bassa frazione eziologica asbesto correlati (tumore del polmone, della laringe, del colon, dell’ovaio), è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016 con l’utilizzo dei fondi istituzionali dell’INAIL”.
Coordinamento Nazionale Amianto:
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