ILVA IMPUNITA’ E INGIUSTIZIA E’ FATTA
08/02/2020ASSEGNO 10.000 EURO MESOTELIOMA- APPROVATO DECRETO MILLEPROROGHE
17/02/2020FONDO PER VITTIME AMIANTO IMPEGNATI IN OPERAZIONI PORTUALI
Fondo per le vittime dell’amianto di cui all’articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Estensione per gli anni 2019 e 2020 delle prestazioni in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per l’esposizione all’amianto, nell’esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257. Art. 33-bis, comma 1, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. Sulla base della normativa sopra richiamata e delle precedenti circolari adottate dall’Istituto hanno diritto alla prestazione del Fondo gli eredi dei soggetti deceduti per patologie asbesto-correlate contratte per esposizione all’amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali, nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257, nei confronti dei quali sia dovuto il risarcimento, patrimoniale e non patrimoniale, così come liquidato con sentenza esecutiva o con verbale di conciliazione giudiziale. Il diritto alla prestazione in questione può essere esercitato dagli eredi dei soggetti deceduti, così come individuati dagli artt. 536 ss del codice civile.
Di seguito il documento dell’INAIL per esteso.