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13/08/2012GRUPPO DI LAVORO SULLA SITUAZIONE INTERNAZIONALE
Premessa:
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Ci rivolgiamo alla Commissione Europea, alla Commissione Ambiente del Parlamento Europeo, al Comitato delle Regioni, al Comitato Economico e Sociale dell’UE, per chiedere che :
+ come già richiesto da un folto gruppo di ricercatori, attraverso un documento presentato alla Commissione nella scorsa legislatura, sia avviato con urgenza un progetto europeo di ricerca sulle terapie per il mesotelioma; patologia che, per la sua incidenza attuale e per quella prevedibile nel prossimo futuro, non può essere certo derubricata a fattore di scarso interesse per l’UE;
+ la Commissione Europea, in sintonia con quanto dichiarato in più occasioni, ad esempio nella risposta all’interrogazione del 12.4.2007 n P-0699/07IT, si attivi per ottenere l’iscrizione dell’amianto crisotilo tra i prodotti tossici della Convenzione di Rotterdam;
+ sia ribadito il divieto all’utilizzo, sotto qualunque forma, di ogni tipo di amianto e sia prevista e calendarizzata in tempi brevi, e con scadenze precise, la rimozione dell’amianto da ogni edificio/struttura in tutti i 27 Paesi dell’UE e siano attivati tutti i controlli necessari per verificare il rispetto di tale divieto;
+ sia evitata ogni altra deroga all’uso dell’amianto, come invece è avvenuto recentemente per i diaframmi destinati ai processi di elettrolisi;
+ la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 83/477 del 19.9.1983 e successive modifiche(dir.98/24 del 7.4.1998 , dir.2003/18 del 27.3.2003 e dir. 2007/30) facendo anche seguito alla recente votazione del Parlamento Europeo del 20/10/2009, che ha affermato: “Anche se non è stato ancora possibile determinare il livello di esposizione al di sotto del quale l’amianto non comporta rischi di cancro, conviene ridurre al minimo i valori limite di esposizione professionale all’amianto “, venga modificata nei seguenti punti:
*cancellazione di tutto l’articolo 3 e di tutti i paragrafi/articoli nel testo consolidato che rinviano a tale articolo o all’articolo 8 o che comunque prevedono la possibilità di una qualche esposizione all’amianto. Il principio guida deve essere “esposizione 0” senza eccezioni
*cancellazione dell’articolo 6 perché fa riferimento al valore limite fissato nell’articolo 8 e perché rinvia all’art.3
* cancellazione dell’articolo 8 e sua sostituzione con un nuovo articolo che stabilisca la “soglia zero” per qualunque esposizione all’amianto;
* modificazione della seconda frase del 4° paragrafo dell’articolo 18 con la seguente frase “Il medico o l’autorità preposta alla sorveglianza medica dei lavoratori deve proseguire la propria attività di controllo sanitario e la sorveglianza medica dopo…….interessato”;
*modificazione dell’articolo 20 per renderlo più incisivo e preciso, riformulandolo come segue: “Gli Stati membri prevedono l’applicazione di controlli realizzati da un soggetto terzo, pubblico, totalmente indipendente dal soggetto da controllare e prevedono l’applicazione di sanzioni………dissuasive”
*aggiungere alla fine dell’articolo 21 ”…. e un registro con i dati di tutti gli esposti professionali all’amianto. Tutti i registri sono organizzati su base regionale.”
+ sia fissato un criterio comune per istituire un meccanismo d’indennizzo su base nazionale finanziato dalle aziende, privilegiando la responsabilità degli inquinatori, rivolto a tutte le vittime dell’amianto, comprese quelle per esposizione ambientale, con criteri di risarcimento automatici sull’ esempio francese. Ovviamente restano fondamentali e assolutamente prioritari sia l’impegno per la prevenzione primaria, sia la responsabilità penale e civile;
+ siano finanziate delle ricerche su possibili diversi metodi di inactivation, inertizzazione e trasformazione cristallochimica dell’amianto, che rispettino i principi di precauzione e di prevenzione;
+ a livello nazionale e/o europeo si trovi una soluzione nei rapporti con Paesi terzi per garantire indennizzi e tutele ai lavoratori europei immigrati che rientrano in Europa dopo essere stati esposti all’amianto in Paesi extracomunitari.
Tutte le proposte di modifica normativa di competenza dei vari organi dell’Unione Europea saranno presentati all’UE appena il nuovo testo, aggiornato con le conseguenze della votazione del Parlamento Europeo del 20/10/2009, assumerà un numero ed una data nuova e quindi diventerà esigibile (in base all’art.25 questo accadrà circa 20 gg dopo la sua pubblicazione sulla GUCE prevista in tempi brevi))
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La Conferenza si impegna a sensibilizzare la CES non solo perché assuma impegni precisi per il raggiungimento degli obiettivi usciti dalla Conferenza, ma anche perché agisca al fine di sensibilizzare su questi temi le organizzazioni internazionali dei sindacati.
La Conferenza ribadisce come, in situazioni simili, sarebbe di estrema importanza la possibilità di attivare un’iniziativa fondata sulla “Class action”, strumento a tutt’oggi non disponibile in Italia..
La Conferenza lancia un appello alla comunità internazionale perché sia istituita una Corte Penale Europea e/o Internazionale sui crimini ambientali, con una specifica sessione sulle patologie provocate dall’esposizione all’amianto.
Infine i partecipanti alle tre giornate di lavoro ritengono che sarebbe utile modificare statuto di “Ban Asbestos” con l’obiettivo che l’associazione possa costituirsi parte civile nei vari Paesi.
Torino 8 novembre 2008