COSA PREVEDE LA LEGGE STABILITA’ PER AMIANTO
08/01/2015PM CHIEDE CONDANNE PER 8 DIRIGENTI PIRELLI
15/01/2015
CNA INTERVIENE PRESSO LA COMMISSIONE LAVORO AL SENATO IN MATERIA DI LAVORO E AMIANTO.
Oggi 13 gennaio alle ore 15.00 si è svolta l’audizione presso la Commissione Lavoro del Senato della Repubblica, presieduta dalla Senatrice Maria Spilabotte, sui temi risarcitori e previdenziali in tema di amianto.
Partiamo dalla constatazione che dopo la vergognosa sentenza Eternit e grazie anche alla forte pressione da parte del mondo dell’associazionismo, il governo abbia dato dei segnali positivi (ne è testimonianza la recente legge di stabilità che ha accolto alcune delle nostre richieste) e abbia riconosciuto la necessità di continuare ad affrontare l’emergenza amianto in sede parlamentare.E’ evidente che la possibile promulgazione di una nuova legge in tema amianto è grandemente attesa dagli ex esposti e dalle vittime (o loro eredi) dell’amianto.
Il Coordinamento Nazionale Amianto, udito oggi in sede parlamentare , è intervenuto in merito alle proposte di legge che sono state presentate al Senato in tema di lavoro, risarcimento e previdenza dei lavoratori e dei cittadini esposti all’ amianto e ha sostenuto con gran forza il disegno di legge n.1645 presentato dal Senatore Casson e altri.
Il Coordinamento da noi rappresentato raccoglie quasi tutte le associazioni degli ex esposti ed è presente in tutto il territorio nazionale (1).
Erano presenti oggi per il CNA, Fulvio Aurora, Mario Murgia, Michele Michelino e l’Avv. Andrea Di Giura che durante l’audizione hanno esposto il documento che alleghiamo per conoscenza.
Tra le varie proposte avanzate, sottolineiamo due richieste fondamentali:
a) stabilire che l’ente che si occupa del riconoscimento dell’esposizione non sia solo INAIL, ma che questa possibilità debba essere estesa ai Dipartimenti di Prevenzione delle A-USL, presenti e operanti in maniera diffusa su tutto il territorio nazionale. Si rammenta che i compiti di prevenzione sono stati affidati dalla legge 833/1978 (di riforma sanitaria) al Servizio Sanitario Nazionale
b) Stabilire che i lavoratori che sono andati in quiescenza prima della promulgazione della legge 257/97 vengano risarciti con un compenso “una tantum” come previsto dal pdl 1645 articolo e che i termini della presentazione della domanda per i lavoratori ex esposti che non l’hanno, per qualsivoglia ragione, presentati vengano prorogati fino ad un anno della promulgazione della nuova legge. Tale termine non si applica ai lavoratori addetti alla scoibentazione, alle bonifiche e alle cave. Stabilire inoltre che tutti gli ex esposti in ragione della loro attività lavorativa a qualsiasi settore sono appartenuti, compresi i militari, abbiamo diritto, in egual misura ai benefici previdenziali come tutti gli altri lavoratori e che gli ex esposti ad un periodo inferiore di dieci anni hanno ugualmente diritto al riconoscimento dei benifici previdenziali ex art. 13, comma 8, a seguito di certificazione rilasciata dall’Inail o dal Dipartimento di Prevenzione dell’A-USL, così come previsto nel disegno di legge 1645.
13 gennaio 2015
DOCUMENTO ALLEGATO:
COORDINAMENTO NAZIONALE AMIANTO
20149 MILANO, VIA DEI CARRACI 2
Sig. Presidente della XI Commissione del Senato della Repubblica
Sigg. Senatori della XI Commissione del Senato
SENATO DELLA REPUBBLICA – ROMA
Vi ringraziamo per l’audizione che ci avete concesso al fine di dire le nostre ragioni e di entrare nel merito della proposte di legge relative al gravissimo problema dell’amianto.
Riteniamo di circoscrivere il nostro intervento ai problemi di carattere risarcitorio e previdenziale che riguardano gli ex esposti all’amianto, in quanto prevalente oggetto della Commissione del Senato. Ricordiamo però che il tema è più ampio e che la mancata approvazione del Piano Nazionale Amianto lascia scoperta tutta la materia ambientale che risulta essere fondamentale per contrastare e ridurre le patologie dovute all’amianto. Infatti l’unica vera prevenzione è l’eliminazione totale dell’amianto.
Partiamo dalla constatazione che la possibile promulgazione di una nuova legge è grandemente attesa dagli ex esposti e dalle vittime (o loro eredi) dell’amianto. Il Coordinamento da noi rappresentato raccoglie quasi tutte le associazioni degli ex esposti presenti a livello nazionale ed è presente in tutto il territorio nazionale (1).
Entrando nel merito dell’oggetto del nostro intervento intendiamo rilevare alcune difficoltà che richiedono, con urgenza, di essere risolte:
- I tempi lunghi per avere le dovute risposte. Nello specifico dei cd “benefici previdenziali” di cui alla legge 257/92 e successive modifiche, di cui all’articolo 13 commi 7 e 8, come nota la relazione del pdl 1645 presentata il 22 ottobre 2014, non vi sono, allo stato attuale ancora tutte le risposte alle domande presentate all’Inail.
- L’enorme contenzioso giuridico aperto in tema di benefici previdenziali. Non abbiamo dati numerici precisi (non sappiamo se sia mai stata fatta una statistica in merito), ma si tratta di migliaia di ricorsi che aumentano, a nostro avviso, indebitamente il carico di lavoro dei tribunali. Negli anni, abbiamo rilevato, che ciò non è dovuto esclusivamente a questioni di complessità della materia, se non in minima parte, ma ad una volontà politica degli enti preposti alla concessione dei contributi in ordine, non alla giustizia, ma a problemi di contenimento economico delle erogazioni. Senza, in ciò, nulla togliere agli abusi, comunque limitati, che pure sono avvenuti.
- Altre difficoltà sono rilevate dalla non considerazione-eliminazione degli ex esposti che hanno chiuso il rapporto di lavoro prima del 1992: certamente, i più esposti alle maggiori quantità di fibre di amianto. Non solo, ma dall’avere altresì definito delle misure al di sotto delle quali non si contava l’esposizione (110 ff/l per 8 ore al giorno) pur sapendo che dal punto di vista scientifico non esiste alcun valore limite al di sotto del quale sia garantita la salute degli esposti e, ancora di più, sapendo che, salvo in casi rarissimi, nelle aziende non si effettuavano indagini. Ed ancora definendo un termine perentorio (15 giugno 2005) per presentare la domanda, tagliando così fuori migliaia di ex esposti che non avevano ricevuto l’informazione. Ci permettiamo di sottolineare, come problema indirettamente connesso, quanto è stato stabilito ora nella recentissima legge (di stabilità per il 2015 n. 190/2014) a riguardo di chi incorre in quanto stabilisce l’articolo 115 che deve presentare domanda entro il 31 gennaio del 2015. Un termine troppo stretto certamente da modificare. Non ultimo facciamo presente che altre migliaia di esposti (ad esempio gli operatori del mare (sia civili che militari) sono rimasti esclusi pur essendo stati per molti mesi dell’anno esposti all’amianto giorno e notte.
- Alcuni processi che sono stati celebrati in quest’ultimo periodo, uno dei quali concluso in Cassazione denominato processo ETERNIT, hanno dimostrato come alcune norme proprie del diritto penale siano insufficienti o mal interpretate al fine di rispondere ad esigenze di giustizia. Quei lavoratori e di cittadini che sono stati esposti e a causa di ciò si sono gravemente e/o sono deceduti sono rimasti privi di soddisfazione alcuna per mancate condanne e risarcimento. Non di meno i territori inquinati sono rimasti per le dovute bonifiche a carico dell’Ente Pubblico. Per ciò stesso si ritiene urgente rivedere la materia e precisarla, in particolare per quanto riguarda i termini di prescrizione.
PROPOSTE:
Da tutto ciò emerge con chiarezza quali sono i nodi che la nuova legge deve risolvere, racchiusi sinteticamente nel ddl 1645 con qualche precisazione che segue:
- Stabilire che l’ente che si occupa del riconoscimento dell’esposizione non sia solo INAIL, ma che questa possibilità debba essere estesa ai Dipartimenti di Prevenzione delle A-USL, presenti e operanti in maniera diffusa su tutto il territorio nazionale. Ciò deriva dall’essenza della stessa INAIL che ha la funzione dell’assicuratore, dall’esperienza come sopra ricordato, ma anche e soprattutto dalla storia della nostra legislazione. Si rammenta che i compiti di prevenzione sono stati affidati dalla legge 833/1978 (di riforma sanitaria) al Servizio Sanitario Nazionale. Si tratta, a nostro avviso, di un problema di diritto e di funzione oltre che di competenza; non un modo in cui, come qualcuno potrebbe pensare, che i servizi di prevenzione nei luoghi di lavoro deputati a svolgere questo compito avranno una sorta di “manica larga”. Nulla di tutto ciò.
- Stabilire che i lavoratori che sono andati in quiescenza prima della promulgazione della legge 257/97 vengano risarciti con un compenso “una tantum” come previsto dal pdl 1645 articolo
- Stabilire che i lavoratori ex esposti che hanno presentato domanda nei termini, e non hanno ancora ricevuto risposta siano riconosciuti o non riconosciuti entro 6 mesi dalla promulgazione della legge dalla A-USL del territorio della loro residenza.
- Stabilire che i termini della presentazione della domanda per i lavoratori ex esposti che non l’hanno, per qualsivoglia ragione, presentati vengano prorogati fino ad un anno della promulgazione della nuova legge. Tale termine non si applica ai lavoratori addetti alla scoibentazione, alle bonifiche e alle cave.
- Stabilire che tutti gli ex esposti in ragione della loro attività lavorativa a qualsiasi settore sono appartenuti, compresi i militari, abbiamo diritto, in egual misura ai benefici previdenziali come tutti gli altri lavoratori.
- Stabilire che per dimostrare l’avvenuta esposizione è sufficienze l’appartenenza ad un settore di lavoro cui è noto l’impiego di amianto, nonché la presenza e il lavoro permanente in un luogo di lavoro in cui l’amianto veniva impiegato e/o dove si sono verificate fra i lavoratori patologie proprie dell’esposizione all’amianto. Nella fattispecie se si sono verificati casi di lavoratori colpiti o deceduti per mesotelioma pleurico o peritoneale, si debba ritenere che nessun altra dimostrazione sia necessaria.
- Stabilire che gli ex esposti ad un periodo inferiore di dieci anni hanno ugualmente diritto al riconoscimento dei benifici previdenziali ex art. 13, comma 8, a seguito di certificazione rilasciata dall’Inail o dal Dipartimento di Prevenzione dell’A-USL, così come previsto nel disegno di legge 1645.
- Stabilire che i famigliari dei lavoratori ex esposti, deceduti per malattie asbesto correlate, che non hanno presentato domanda dei benefici previdenziali ne possano chiedere la rivalutazione.
- Stabilire che il termine del 31 gennaio 2015 di cui alla legge 190/2014 – articolo 115 venga modificato nel 30 giugno 2015
- Stabilire che la “Legge Fornero” (n. 214/2011 – articolo 24) non si applica ai lavoratori esposti o ex esposti all’amianto.
Roma, 13 gennaio 2015
CNA
ELENCO ASSOCIAZIONI ADERENTI AL CNA
- ASSOCIAZIONE ESPOSTI AMIANTO MONFALCONE,
- ASSOCIAZIONE ESPOSTI AMIANTO FVG TRIESTE,
- ASSOCIAZIONE REGIONALE EX ESPOSTI ORISTANO,
- ASSOCIAZIONE REGIONALE FAMIGLIARI ESPOSTI AMIANTO LA SPEZIA,
- ASSOCIAZIONE VITTIME AMIANTO NAZIONALE ITALIANA BRONI
- ASSOCIAZIONE ITALIANA ESPOSTI AMIANTO,
- ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI ED INVALIDI DEL LAVORO,
- ASSOCIAZIONE MEDICI PER L’AMBIENTE MILANO
- BAN ASBESTOS ITALIA, MILANO,
- COMITATO PER LA DIFESA DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO E SUL TERRITORIO SESTO SAN GIOVANNI,
- COMITATO PERMANENTE EX ESPOSTI MILAZZO,
- COMITATO PREVENZIONE AMIANTO LOMBARDIA,
- CAVE ALL’AMIANTO NO GRAZIE PARMA,
- EUROPEAN ASBESTOS RISK ASSOCIATION TRIESTE,
- INTERFORUM, TORINO
- LEGA AMBIENTE,
- MEDICINA DEMOCRATICA