SINTESI INCONTRO CNA CON DIRETTORI MINISTERO DELLA SALUTE
16/02/2013CONVEGNO IN BASILICATA: l’amianto resta una minaccia!
23/02/2013N. 123 ORDINANZA (Atto di promovimento) 08 febbraio 2012 .
Ordinanza dell’8 febbraio 2012 emessa dal Tribunale di Roma nel procedimento civile promosso da Cambrini Alfredo contro INPS. Previdenza – Previsione, con norma autoqualificata d’interpretazione autentica, dell’applicabilita’ ai giudizi pendenti in primo grado della disposizione che stabilisce il termine prescrizionale di cinque anni, anziche’ di dieci anni per il pagamento dei ratei arretrati, ancorche’ non liquidati, dei trattamenti pensionistici, nonche’ delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazione – Violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell’irragionevolezza e della disparita’ di trattamento di situazioni analoghe, a seconda del grado di giudizio della controversia relativa al pagamento dei predetti ratei. – Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 38, comma 4. – Costituzione, art. 3. (GU n. 26 del 27-6-2012 )