PETROLCHIMICO MANTOVA: NESSUNA GIUSTIZIA PER 72 MORTI DI TUMORI PROFESSIONALI
16/04/2021ASSOCIAZIONE ITALIANA DI EPIDEMIOLOGIA SULLE MALATTIE ASBESTO CORRELATE
18/04/2021NUOVO ITER BENEFICI LAVORATORI ESPOSTI AMIANTO PRODUZIONE MATERIALE ROTABILE FERROVIARIO
L’articolo 1, comma 277, della legge n. 208/2015 (modificato dall’articolo 1, comma 246, lett. a) e b), nn. 1) e 2), della legge 27 dicembre 2017, n. 205) riconosce, in favore dei lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all’esposizione alle polveri di amianto durante le operazioni di bonifica, i benefici previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per il periodo corrispondente alla medesima bonifica e per i dieci anni successivi al termine dei lavori di bonifica, a condizione della continuità del rapporto di lavoro in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica.
Con il decreto del 12 maggio 2016 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, sono state definite le modalità di attuazione della citata norma, con particolare riferimento al procedimento di presentazione della domanda, alla certificazione tecnica e al monitoraggio delle risorse finanziarie annualmente disponibili.