CASO NICALIT NICARAGUA
10/07/2014SENTENZA AMERICANA CONDANNA SCHMIDHEINY
18/07/2014Le associazioni in indirizzo, parti civili nel procedimento contro gli imputati Bini Mario ed altri, responsabili, quali “datori di lavoro”, per la morte di due militari per mesotelioma pleurico, causal’esposizione all’amianto, assolti in primo grado dal Tribunale di Padova (giudice monocratico: Dott.ssa De Nardus) il 22 marzo 2012,hanno ascoltato il dispositivo della sentenza, emessa ieri, 14 luglio 2014, dalla Corte d’Appello di Venezia (presidente dott. Pirgoli).
La sentenza di primo grado, infatti, era stata impugnata del PM dott. Dini e dalle due uniche parti civili rimaste (MD e AIEA). Il Procuratore Generale della Corte d’Appello (dott. De Nicolò) aveva preso posizione per la sua riforma.
La Corte d’Appello di Venezia ha sentenziato di non doversi procedere contro Bini Mario in quanto il reato è estinto per decesso del suddetto e per tutti gli altri imputati ha riformato la sentenza per prescrizione.In altri termini i reati sono stati prescritti fin dal primo processo: i reati quindi esistono, gli imputati sono colpevoli, ma nessuna condanna è loro stata comminata.Al di là dell’amaro in bocca che ci resta per l’esisto non scontato della sentenza, notiamo che questa non pregiudicherà lo svolgimento del secondo processo – Marina 2- attualmente in corso presso il tribunale di Padova. Possiamo solo auspicare che le parti civili presenti, più numerose rispetto a quelle del primo processo, si sentano mobilitate e partecipi, oltre che presenti alle udienze e non siano prese dalla necessità di accettare transazioni di qualsiasi genere, uscendo così dal processo.
Vogliamo sottolineare quanto il Procuratore Generale della Corte d’Appello ha affermato in sede di replica agli avvocati della difesa, i quali avevano chiesto l’assoluzione per gli imputati anche perché era sopraggiunta una legge di interpretazione autentica che, secondo la loro visione, non sottometteva i militari della Marina alle norme stabilite dalle leggi sul lavoro allora vigenti (DPR 547/1955 e 303/1956). Una legge approvata dopo 50 anni, nelle circostanze ricordate, era chiaro non poteva che essere una legge “ad personam”, fatta apposta per fare saltare il processo.
L’auspicio del PG è che leggi di questo genere non se ne approvino più
Fulvio Aurora Medicina Democratica
Paolo Nardin Aiea Padova