CIRCOLARE INAIL N. 57 , “DANNO BIOLOGICO”
02/05/2015AMIANTO ETERNA INGIUSTIZIA
03/05/201530 APRILE 2015: SENTENZA ANSALDO FRANCO TOSI – LEGNANO (TRIBUNALE DI MILANO)
29 aprile 2015 ROMA-SENATO DELLA REPUBBLCA CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE VITTIME DELL’AMIANTO
Oggi non è stata per noi associazioni e movimenti che lottano contro l’amianto (ma anche contro tutte le sostanze tossiche e cancerogene impiegate nei luoghi di lavoro e nell’ambiente), una giornata felice. Al Tribunale di Milano sezione 5 penale è stato letto il dispositivo di una sentenza che non possiamo dire “contro” gli imputati della Ansaldo Franco Tosi di Legnano, perché sono stati assolti con formula piena: perché il fatto non sussiste e perché non costituisce reato.
PERCHE’?, c’è proprio da chiederselo. E’ una scelta di quella sezione dove c’è appena stata un’altra sentenza negativa a riguardo dei dirigenti della Centrale Termoelettrica di Turbigo o è di tutto il Tribunale dove aspettiamo altre sentenze (alcune a breve), cioè a riguardo di Pirelli, Breda, Alfa Romeo? Questo lo vedremo. Oppure lo inseriamo nel filone di chi ha affermato (il Procuratore Generale di Cassazione Iacoviello al processo del’19 novembre scorso) che fra diritto e giustizia il giudice deve lasciare stare la giustizia e affidarsi al diritto?
Su questo dobbiamo dire che non solo non c’è giustizia, ma nemmeno c’è diritto, come ieri ha sostenuto l’avv. Stefano Palmisano all’incontro in Senato (tutte le relazioni e il dibattito si trova sul sito dell’AIEA e verrà inserito anche in quello di MD). Non c’è giustizia perché di fronte ai 33 morti della Franco Tosi e agli 8 dell’ENEL è stato detto che in effetti non è successo niente; perché una condanna significa, non certo ridare la vita ai morti, ma ridare ad essi dignità, e dare a tutti congiunti e cittadini un minimo, proprio solo un minimo di giustizia.
Non è andata così, almeno in quei casi (e in altri). Ci possiamo aspettare dopo la sentenza di Cassazione contro FINCANTIERI di Palermo del 21/11/2014 che ha condannato gli imputati con precise motivazioni, opposte a quelle delle due sentenze negative che abbiamo citato, che il giudizio venga ribaltato nei gradi successivi. Ma il problema non è solo quello giuridico o quello della giustizia in generale. Questo rispecchia una società nella quale è l’EXPO a farla da padrone, dove il profitto è al primo posto e dove si riducono i livelli di democrazia e dove le oligarchie dominanti allargano la forbice non solo economica, fra le classi, o per dirlo in una parola antica, ma sempre efficace, fra ricchi e poveri.
PASSIAMO QUINDI AL CONVEGNO DEL SENATO CHE SI E’ SVOLTO IERI (SALA SANTA MARIA IN AQUIRICO-PIAZZA CAPRANICA – ROMA) ORGANIZZATO DAL COORDINAMENTO NAZIONALE AMIANTO IN COLLABORAZIONE CON IL SENATORE FELICE CASSON.
Gli scopi erano sostanzialmente due: fare il punto sulla situazione dei progetti, delle proposte, dell’attuazione delle norme e delle leggi, prendere decisioni ed iniziative per realizzare ciò che non è stato ottenuto. Gli argomenti trattati sono stati: il pdl 1645 (Casson e altri), il Piano Nazionale Amianto (PNA), i processi sull’amianto, il problema ambientale (mappatura, bonifiche, smaltimento e sue alternative), la ricerca per le cure delle più gravi malattie asbesto correlate.
Occorre dire che non vi è stata una grande partecipazione da parte delle associazioni aderenti al CNA (1), anche se, di contro, sono state fatte tante iniziative in diverse parti d’Italia per la giornata mondiale (2), Tuttavia la partecipazione è stata buona, gli interventi degli esperti molto interessanti, il dibattito breve, ma sostenuto. La situazione però è apparsa difficile e conseguentemente anche le proposte sono risultate altrettanto difficili. Si è comunque avuta una buona rispondenza da parte dei media (si veda in proposito sempre il sito Aiea).
Rinviando per le relazioni che sono state tenute al sito dove sono riportate integralmente (presentazione del sottoscritto, relazioni del senatore Felice Casson, a seguire dell’Avv. Edoardo Bortolotto, Avv. Stefano Palmisano, dott.ssa Federica Paglietti, Ing. Marco Giangrasso, dott. Riccardo Capocaccia). Quanto segue è la conclusione dell’incontro che per mancanza di tempo non è stata fatta, aggiungendo che nelle parti propositive si richiede una ulteriore messa a punto via mail.
QUALI PROPOSTE
IL PDL 1645 (CASSON e altri) ha iniziato ad essere discusso nella Commissione Lavoro del Senato, ma con tempi lunghi, per poche ore di dibattito e con poca intenzione di portarlo avanti fino alla conclusione. Il Presidente della stessa Commissione, sollecitato anche dal Presidente del Senato su nostra richiesta, è il primo a non esserne convinto. Si consideri che il primo progetto di legge sull’argomento è stato presentato dal senatore Antonio Pizzinato (presente anche all’attuale incontro), nel 2001, riproposto ancora nel 2005 (n. 3696) sempre per opera di Pizzinato ed altri, e successivamente ancora per 2 volte da Casson e altri, prima di arrivare all’attuale. Sono state fatte e depositate due petizioni e avuti vari incontri istituzionali. Da allora ad oggi si sono ottenuti alcuni stralci che hanno portato ad una prima legge: Fondo a favore delle vittime dell’amianto (lavoratori ex esposti) – articolo 1 comma 241 legge 2004/2007. Con successiva estensione anche agli esposti non professionali tramite la legge di stabilità per il 2015 (n. 190/2014 articolo 116). La stessa legge con altri articoli (50,115, 117) è intervenuta in materia di bonifiche e di benefici previdenziali, in modo parziale e non generalizzato.
Nel 2012, su proposta e pressione del Coordinamento Nazionale Amianto e dei sindacati confederali e per successivo impegno del ministro della Salute, on. Renato Balduzzi, si è ottenuto che si svolgesse la 2° Conferenza Nazionale governativa (dopo 2 non governative) sull’Amianto, dalla quale è scaturito il PIANO NAZIONALE AMIANTO che però non è stato approvato, quindi non è diventato operativo.
1° Proposta: riprendere l’idea della petizione popolare (su un breve testo) e raccogliere un elevato numero di firme da presentare ai Presidenti di Camera e Senato per ottenere la fine della discussione in Commissione del pdl 1645 e il suo passaggio in Aula per l’approvazione finale, quindi il completamento con l’approvazione alla Camera dei Deputati. Chiedere al tempo stesso l’approvazione – anche alla Conferenza Stato Regioni- del PNA con il relativo finanziamento.
2° Proposta: Creare un gruppo di lavoro misto di deputati e senatori coadiuvati da alcuni altri responsabili di associazioni di ex esposti e dei sindacati oltre che di esperti, per monitorare l’andamento della discussione anche allo scopo di fare le dovute pressioni perché ciò avvenga.
Le Regioni hanno una chiara competenza in materia sanitaria e di prevenzione, nonché in materia ambientale, da qui la
3° Proposta: Costituire un gruppo di lavoro misto di consiglieri regionali e membri delle associazioni e dei sindacati oltre che di esperti al fine di monitorare quanto è già stabilito dalla legislazione in termini di: sorveglianza sanitaria degli ex esposti, mappatura dei siti contaminati da amianto, modalità di smaltimento dell’amianto.
Occorre partire da quanto si conosce e si è già raggiunto ed è stato consolidato. Ad esempio in tema di sorveglianza sanitaria ci si riferisca al documento di Helsinki 2, alle linee guide scaturite dalla regione Veneto, si faccia tesoro dell’esperienza della Basilicata. Quanto a mappatura dell’amianto si decida di farla su larga scala, stabilendo sanzioni e commissariamenti per gli inadempienti e utilizzando metodi nuovi, ma comprovati (es. i droni). Non si rinunci allo smaltimento in discarica – sempre secondo le norme di legge stabilite – in attesa di metodi alternativi che allo stato non sono ancora stati sufficientemente sperimentati, anche il cosiddetto metodo di smaltimento per l’amianto compatto che utilizza il siero del latte, oltre che essere ancora a livello sperimentale, si è visto, nel corso dell’incontro, non essere sufficientemente fondato sul piano scientifico. Sul tema sappiamo che allo stato attuale l’unico metodo industriale di smaltimento alternativo per l’amianto friabile è il metodo francese che comporta l’effettiva modificazione strutturale dell’amianto, ma anche dei costi notevoli. Certamente tutti i nuovi metodi devono essere omologati dal ministro dell’Ambiente. (5)
Alcuni altri Problemi
– Il problema della prescrizione: in linea di massima per quello che riguarda il riconoscimento delle malattie professionali sia per gli atti amministrativi, sia per eventuali condanne per non ottemperanza alle leggi sul lavoro, non vi deve essere alcun tipo di prescrizione. Nel secondo caso si può anche concordare che la prescrizione venga a cessare a partire dal primo giudizio davanti al Giudice dell’Udienza Preliminare (GUP) o davanti al giudice del dibattimento. Occorre verificare dove inserire la modifica. Tale compito può essere inserito nella seconda proposta affidandolo, per il suo studio e la sua attuazione al gruppo di lavoro stabilito.
– IL TTIP (Trasnational trade investiment partnership) e TISA (Trade in services Agreement). Deve essere tassativamente previsto in tema di amianto e più in generale in tema di salute, con un’apposita clausola di salvaguardia che dica che nessuno e nulla può mutare il dettato costituzionale in particolare gli articoli 3,32, e 41; altrettanto dicasi per il principio di precauzione e naturalmente per tutto ciò che attiene alla legge 257/92 e successive modifiche e integrazioni. Da qui la
4° Proposta: Si deve chiedere a tutti: istituzioni e movimenti di tenere ben in conto questa nostra indispensabile richiesta.
– Fondo per le vittime dell’amianto non professionali colpite da mesotelioma. L’articolo 116 della legge 190/2014 prevede l’estensione del fondo anche per i malati di mesotelioma “che abbiano contratto la patologia o per esposizione famigliare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell’amianto, ovvero per esposizione ambientale comprovata”. Non è prevista una apposita regolamentazione e pertanto si intende che tale norma sia immediatamente applicabile. Da qui la
5° Proposta: iniziare a fare le domande all’INAIL da parte dei soggetti che si trovano in queste condizioni portando tutte le prove necessarie. Siamo a conoscenza, anche se la legge prevede che non vi debbono essere nuovi oneri economici per lo Stato, che i denari ci sono.
– Il riconoscimento delle malattie asbesto correlate. E’ stato affermato durante il convegno di cui si parla che l’85% delle richieste di malattie professionali – compreso il mesotelioma- vengono respinte dall’INAIL, quale ente certificatore delle malattie ed ente erogatore delle rendite. Ciò costringe gli aventi diritto ad una tanto lunga quanto dispendiosa trafila giudiziaria che porta la gran parte di questi a rinunciarvi. Di qui la
6° Proposta che consiste nel documentare una serie di casi, fra i più eclatanti, da portare alle Procure della Repubblica di riferimento per constare se l’ente assicuratore non incorra nel reato di omissione di atti d’ufficio e/o se non sia in conflitto di interesse. Per ciò stesso si rende necessario tornare a quanto già stabilito dalla legge 833/1978 che aveva previsto la competenza del riconoscimento degli infortuni e malattie professionali in capo alle USL (ora AUSL).
– I lavoratori e cittadini deceduti a causa dell’esposizione all’amianto (o loro famigliari) che non hanno ottenuto nei processi cui erano parte civile alcun risarcimento causa la prescrizione dei reati. Ci si chiede se – come si è chiesto il prof. Renato Balduzzi, membro del CSM, già ministro della Salute, se le vittime dell’amianto che non hanno trovato una risposta risarcitoria causa la mancanza di accertamento delle responsabilità individuali di chi li ha esposti non si debba in qualche modo supplire. L’esempio che fa il prof. Balduzzi è quello degli USA dove in determinati casi l’incombenza è stata assunta dalle organizzazioni degli industriali. Difficile in Italia… Ci chiediamo se ciò non fosse possibile in maniera indiretta, ovvero:
7° PROPOSTA dedicando i risarcimenti che riceve l’INAIL nei processi in cui vi sono state e vi saranno condanne causa i morti e i malati per amianto, a coloro che tali risarcimenti non hanno ricevuto e, se del caso, non fossero sufficienti, attingendo al grande patrimonio in possesso dell’INAIL (che deriva dai premi pagati dalle aziende).
– I lavoratori addetti alle bonifiche. Sappiamo che già si sono verificati casi di malattie asbesto correlate fra i lavoratori addetti alle bonifiche. Come ci è stato segnalato dalla dott.ssa Federica Paglietti è necessario intervenire per modificare la norma in materia di sorveglianza sanitaria. Ciò che la legge prescrive allo stato attuale risulta insufficiente, nel senso che non pochi lavoratori esposti non vengono segnalati e quindi non iscritti nel registro degli esposti. Ciò significa che le misure di prevenzione nei loro confronti possono essere inferiori al dovuto e che tale mancanza potrebbe portare, nel caso questi lavoratori contraggano una malattia professionale a non essere riconosciuti, quindi a subire oltre il danno la beffa, da qui la necessità di modificare l’articolo 243 del decreto legislativo 81/2008, inserendo tale richiesta nella 2° Proposta. (nota 3)
– Si è infine dibattuto e pure manifestato a favore dell’approvazione immediata e senza modifiche del disegno di legge sui delitti ambientali, già approvato in un ramo del Parlamento. Si ritiene necessario, al di là dei limiti pur presenti, non indugiare oltre e arrivare finalmente ad avere una legge che finalmente punisce chi inquina determinando condanne, risarcimenti e bonifiche.
Fulvio Aurora Milano, 1 maggio 2015
(1) (AIEA di Matera e Basilicata, Aiea Sardegna Lazio, Aiea Larderello, Aiea Milano, Aiea Turbigo,Aiea Piemonte, Aiea Vicenza, Copal Lombardia, Comitato Amianto Sicilia, Legambiente, sindacati confederali: CGIL,CISL nazionali e CGIL Lombardia))
(2) Hanno promosso iniziative per la giornata mondiale a noi note: Eara Trieste, AEA Monfalcone, AIEA Paderno Dugnano, Aiea Piemonte, Areas Oristano, Avani Broni, Comitato per la difesa della salute nei luoghi di lavoro e nel territorio di Sesto San Giovanni, Fondazione Bepi Ferro Venezia)
(3) Facendo seguito al nostro incontro di ieri nell’ambito della conferenza sull’amianto organizzata dall’AIEA per la giornata mondiale dell’amianto, la presente per ribadirle la necessità di modificare la norma in materia di sorveglianza sanitaria.
Il D.Lgs. 81/08 prescrive con l’Art. 243 l’iscrizione di tutti i lavoratori in un apposito Registro di esposizione agli agenti cancerogeni solo se è segnalato nel Documento di Valutazione dei Rischi un rischio per la salute. In tali casi è prevista la sorveglianza sanitaria.
Inoltre il D.Lgs. 81/08 all’Art. 260, prevede che per il cancerogeno amianto :
1. Il datore di lavoro, per i lavoratori di cui all’articolo 246, che nonostante le misure di contenimento della dispersione di fibre nell’ambiente e l’uso di idonei DPI, nella valutazione dell’esposizione accerta che l’esposizione è stata superiore a quella prevista dall’articolo 251, comma 1, lettera b), e qualora si siano trovati nelle condizioni di cui all’articolo 240, li iscrive nel registro di cui all’articolo 243, comma 1, e ne invia copia agli organi di vigilanza ed all’ISPESL. L’iscrizione nel registro deve intendersi come temporanea dovendosi perseguire l’obiettivo della non permanete condizione di esposizione superiore a quanto indicato all’articolo 251, comma 1, lettera b). Entrambi gli articoli di legge citati prevedono dunque una comunicazione all’AUSL ed all’ISPESL/INAIL solo se nel Documento di Valutazione dei Rischi vi è segnalato un rischio effettivo per il lavoratore o se la concentrazione di amianto a cui il lavoratore è stato esposto, è superiore ad un decimo del valore limite di 0,1 f/cm3. Dall’esperienza pluriennale maturata, tali condizioni si registrano solo in casi rari, in presenza di bonifiche di estrema complessità che operano su amianto friabile. In tal caso i lavoratori addetti operano per Ditte iscritte all’Albo gestori ambientali, Categoria 10 B. Ma non sempre si registrano superamenti del limite e quindi nemmeno tutte le ditte che operano su friabile segnalano i lavoratori addetti al registro degli esposti. Tantomeno detta iscrizione è prevista per le ditte che operano su amianto compatto, ove non si raggiungono mai livelli di concentrazione di fibre tanto elevati (anche perché spesso si opera su coperture e quindi in ambiente outdoor non confinato ove le fibre si disperdono nell’aria ambiente ed i monitoraggi non riescono a dimostrare raggiungimenti di tali concentrazioni). Tutto ciò comporta che ad oggi solo pochissimi lavoratori che operano quotidianamente nelle attività di bonifica da amianto vengano segnalati al Registro degli esposti. Ciò fa ‘sì che tutti gli operatori non segnalati, che quotidianamente svolgono tali lavorazioni rischiose, in futuro non possano dimostrare ad INAIL la loro esposizione e vedersi riconosciuti eventuali benefici previdenziali o tutele sanitarie.
I lavoratori che al giorno d’oggi operano per le ditte iscritte alle Categorie 10A e 10 B sono quindi i veri soggetti esposti all’amianto. E’ vero che è previsto l’uso dei DPI, che vi sono procedure codificate di decontaminazione in uscita dai cantieri etc. ma le assicuro che in moltissimi cantieri ispezionati personalmente, ho potuto constatare che è quasi impossibile essere esenti da rischi di esposizione durante qualsiasi attività di bonifica realizzata su materiali contenenti amianto sia compatti che friabili.
Pertanto tutti i lavoratori che operano in tali ditte con mansione di operatori addetti alla bonifica ed impiegati all’interno di aree di cantiere da bonificare, dovrebbero venire automaticamente segnalati al Registro degli esposti.
Sarebbe dunque necessario modificare la norma al fine di tutelare i lavoratori oggi esposti ad amianto, affinchè siano tutti soggetti a sorveglianza sanitaria obbligatoria e vengano opportunamente cautelati anche nel prossimo futuro.
Considero questa una battaglia su cui bisogna davvero spendersi. Perché se no in futuro dovremmo registrare ulteriori mancati riconoscimenti di esposizione ad amianto da parte degli uffici preposti.