MOSTRA BASTAMIANTO ROMA
30/09/2017AMIANTO: VERSO LA TERZA CONFERENZA, LE RICHIESTE DEL CNA
28/10/2017Alghero – La Spezia, mercoledì 25 ottobre 2017
Nei giorni scorsi la Corte d’appello di Venezia ha depositato le motivazioni della Sua seconda sentenza, questa volta assolutoria, emessa lo scorso 16 marzo 2017 e resa nell’ambito del processo noto alle cronache come “Marina Militare 1” – più brevemente MM1- che vede sul banco degli imputati gli Ammiragli che negli anni 1984/1995 rivestivano ruoli di Comando.La questione è estremamente delicata. Si tratta della tragica storia di due colleghi marinai uccisi dal mesotelioma causato dall’aver respirato amianto presente a bordo delle Unità navali e nelle installazioni militari in cui hanno attivamente e fattivamente operato, e della ricerca dei responsabili di tale tragica sorte. Un fatto e un’intera vicenda che, nel lento, inesorabile trascorrere del tempo, mentre tutto il personale militare inconsapevolmente esposto ad amianto, che a grappoli muore e si ammala, subisce la beffa di non ottenere risposte concrete dalle Istituzioni e, nel contempo, riceve schiaffi in faccia nei tribunali.
Pur con profondo rispetto e fiducia nelle Istituzioni e nella Magistratura, e con profondo rispetto delle parti, a partire dalle Vittime, non possiamo esimerci dall’esprimere le nostre osservazioni critiche a una sentenza che lascia l’amaro in bocca su almeno due punti specifici: la cd “dose grilletto”
La Corte d’appello di Venezia, confermando la sentenza assolutoria del Tribunale di Padova, basa la sua decisione sul fatto che, – pag. 17-, “ …non risulta provata l’epoca precisa d’innesco della malattia nelle parti offese che, dati i lunghi tempi di latenza del mesotelioma ( dai 15 ai 40/50 anni, con una media di 30 anni), avrebbe ben potuto avere inizio in periodo di molto anteriore ai periodi in cui gli imputati di comando loro attribuiti nel capo di imputazione….” , fondando dunque le ragioni assolutorie aderendo alla tesi minoritaria e controversa della cd “dose grilletto” , e non sul molto più solido e condiviso sapere scientifico mondiale in ordine al fatto che i mesoteliomi risultano correlati alla cosiddetta la “dose cumulativa”, ovvero che << ..è assolutamente dimostrato che all’aumentare della dose aumenta il rischio di mesotelioma…..>> e che << ..non possono esservi dubbi sull’interpretazione dell’evidenza disponibile per una relazione fra rischio di mesotelioma e dose cumulativa di esposizione..>>. Così come affermato e confermato dal Dott. Marinaccio, responsabile del Registro Nazionale dei Mesoteliomi presso l’area ricerca dell’INAIL -ex ISPESL-, audito il 19/10/2017 dalla Commissione di Inchiesta Amianto, Uranio, ecc.. (lo stralcio della audizione è visibile sopra) i dubbi sulla provata esposizione ad amianto.
Secondo i Giudici della Corte d’appello di Venezia, ci sarebbero addirittura dei dubbi circa la provata esposizione – pag. 18- <<…a lungo e significativamente all’amianto,.. >> del povero Calabrò, perché Cannoniere, marinaio di coperta e meccanico delle armi e, per quanto riguarda il povero Baglivo, pur ammettendo che essendo egli Tecnico di Macchina/Meccanico, – pag. 18- <<…fu verosimilmente esposto all’amianto a causa delle mansioni svolte,..>> ma che tuttavia, l’attività lavorativa – pag. 19- <<… è rimasta in dettaglio inspiegata, e che nulla è dato sapere più analiticamente in ordine a come, in che entità e durante quali lavorazioni le polveri di amianto si sviluppassero a bordo delle navi o a terra. L’unica circostanza pacifica e indiscutibile riguarda la costruzione delle navi, per la quale, come in tutto il mondo, era stato notoriamente impiegato l’amianto.>> Sommessamente, con rispetto ma con altrettanta fermezza, si fa presente che anche l’INAIL ha negato, a tra chi scrive, la certificazione di provata esposizione ad amianto oltre le 100 fibre/litro perché Cannoniere, meccanico e tecnico delle armi e marinaio di coperta.
In seguito ad opposizione giudiziale a dette formali affermazioni dell’INAIL, la Corte dei conti della Regione Sardegna, affidando ad un tecnico indipendente esperto in materia la valutazione della personale esposizione ad amianto del Garau, subita nel corso della sua (onorata e orgogliosa) attività militare da Cannoniere, meccanico e tecnico delle armi e marinaio di coperta che, peraltro, gli ha provocato la patologia asbesto-correlata “PLACCHE PLEURICHE DIFFUSE BILATERALI (ASBESTOSI PLEURICA) con LIEVE DEFICIT VENTILATORIO DI TIPO RESTRITTIVO” , ora in fase di riconoscimento formale dagli enti preposti, con sentenza del 31 maggio 2017, ha riconosciuto allo stesso l’esposizione professionale ad amianto oltre i limiti di legge per 17 anni, 11 mesi e 2 giorni.
<< In conclusione, sulla base dei risultati delle indagini eseguite, della documentazione in possesso, dei dati in letteratura scientifica e dei calcoli effettuati e riportati in tabella, il sottoscritto ritiene con ragionevole certezza che il sig. Salvatore Garau, sia stato esposto complessivamente per un periodo lavorativo pari a 17 anni, 11 mesi, 2 giorni (dal 20/12/1981 al 22/11/1999) al rischio di inalazione di fibre di amianto in misura superiore alla soglia minima.
In particolare si può affermare che in ciascuno degli anni di esposizione, per un periodo superiore ai dieci anni, la media ponderata, calcolata per le otto ore giornaliere, è stata per ciascun anno sempre superiore 0,1 fibre/cm3 cioè sempre superiore a 100 fibre/ litro.>> Quanto sopra riportate, sono le conclusioni della Consulenza Tecnica d’Ufficio. Si potrebbe obiettare che si tratta del Garau, che detta valutazione è fondata ( solo ) sulla sua personale storia militare e professionale.
NO. Questa CTU ribadisce e conferma che TUTTI i componenti dell’equipaggio, dal Comandante al Marinaio – compresi quegli stessi Ammiragli ora imputati-, sono stati esposti a medesimo qualificato rischio amianto, ben oltre le 100 fibre/litro e molto oltre il 1995. Per amore della verità e della giustizia e per rispetto delle vittime, a nostro avviso, questa seconda sentenza della Corte d’appello di Venezia va impugnata in Cassazione.
Nel frattempo CHIEDIAMO al Governo, al Ministro della Difesa, al Ministro dell’Economia e delle Finanze, al Parlamento, ad ogni singolo Parlamentare di porre in atto ogni iniziativa utile a varare con tempestività coerenti e adeguate norme volte all’affermazione dei diritti dei militari e dei civili del Comparto Difesa e della Sicurezza Nazionale esposti e vittime dell’amianto e degli altri fattori nocivi, e dei familiari di questi, restituendo il giusto peso al Patto sigillato col Giuramento1 di assoluta di Fedeltà alle Istituzioni Repubblicane, alla Costituzione e alla Repubblica sino all’estremo sacrificio, se necessario, consapevolmente reso dalla Sua migliore gioventù, con un puntuale, complessivo, intervento legislativo CHIARO, GIUSTO ed EQUO, senza l’erosione di quelli già riconosciuti.
Coordinamento Amianto pro Comparto Difesa
Il Coordinamento Amianto pro Comparto Difesa, più brevemente CAD, attualmente composto dalla AFeVA Sardegna e dalla AFEA, è stato costituito con il fine di stabilire una univoca, unitaria, coordinata e incisiva azione tra le Associazioni di Vittime dell’Amianto in difesa dei diritti dei militari e dei civili del Comparto Difesa e della Sicurezza Nazionale esposti e vittime dell’amianto e degli altri fattori nocivi, e dei familiari di questi, per la rivendicazione e l’affermazione dei diritti ora negati, senza l’erosione di quelli già riconosciuti al predetto personale e ai loro familiari,
Contatti CAD
A.FeV.A Sardegna ONLUS
Associazione Familiari e Vittime Amianto Sardegna
c/o Garau Salvatore, Via Azuni, 39 07041 Alghero (SS)
tel e fax 079 970103 — cell. 347 5234072
e.mail afevasardegna@yahoo.it – PEC afevasardegna@pec.sardegnasolidale.it
A.F.E.A Onlus Mario Barbieri
Associazione Famiglie Esposti Amianto
C/O Serarcangeli Pietro – Cell. 366 2644096
Via Cisa Sud, n. 196 – 19037 Santo Stefano di Magra (La Spezia)
e.mail: serarcangeli.pietro@libero.it – PEC serarcangeli.pietro@pec.libero.it
1 – DPR 90/2010 ( Legge 382/1978 e DPR 545/1986)
Art. 575- Giuramento 1. I militari prestano giuramento con la seguente formula: «Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservarne la Costituzione e le leggi e di adempiere con disciplina e onore tutti i doveri del mio stato per la difesa della Patria e la salvaguardia delle libere istituzioni».(identico all’Articolo 2 Legge 382/78) 2. Il giuramento si presta in forma solenne, alla presenza della bandiera e del comandante del corpo.((Esso e’ rinnovato ad ogni cambiamento di categoria del militare.)) (identico al comma 1 dell’Articolo 6 DPR 545/86)
Art. 712- Doveri attinenti al giuramento 1. Con il giuramento di cui all’articolo 621, comma 6, del codice il militare di ogni grado s’impegna solennemente a operare per l’assolvimento dei compiti istituzionali delle Forze armate con assoluta fedelta’ alle istituzioni repubblicane, con disciplina e onore, con senso di responsabilita’ e consapevole partecipazione, senza risparmio di energie fisiche, morali e intellettuali affrontando,se necessario, anche il rischio di sacrificare la vita. 2. L’assoluta fedelta’ alle istituzioni repubblicane e’ il fondamento dei doveri del militare.
(identico all’Articolo 9 DPR 545/86)
Art. 725 – Doveri propri dei superiori – […] e) curare le condizioni di vita e di benessere del personale; f) assicurare il rispetto delle norme di sicurezza e di prevenzione per salvaguardare l’integrita’ fisica dei dipendenti; […] (identico all’Articolo 21 DPR 545/86) CAD 024 / 2017 CAD – 25/10/2017- Per amore della verità e della giustizia e per rispetto delle vittime. pag 3 di 3