SORVEGLIANZA SANITARIA A RISCHIO IN BASILICATA
30/12/2014LEGGE DI STABILITA’ E AMIANTO
06/01/2015I lavoratori collocati in mobilità per cessazione dell’attività lavorativa dell’impresa potranno ottenere la maggiorazione contributiva del periodo ultradecennale di esposizione all’amianto con un coefficiente pari a 1,5 invece dell’1,25. E potranno farlo valere anche ai fini della maturazione del diritto alla pensione. E’ questa la sintesi di un emendamento contenuto nella legge di stabilità.
La misura approvata, infatti, individua la data del 31 gennaio 2015 come termine ultimo per la presentazione all’INPS della domanda per il riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dalla normativa vigente per l’esposizione all’amianto, da parte di soggetti (assicurati INPS e INAIL) collocati in mobilità dall’azienda per cessazione dell’attività lavorativa, che avevano presentato domanda dopo il 2 ottobre 2003 (data dell’entrata in vigore del D.L. n. 269/2003), a condizione che abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva l’accertamento dell’avvenuta esposizione all’amianto per un periodo superiore a 10 anni e in quantità maggiori dei limiti di legge.
In sostanza, la disposizione è volta a consentire a tali soggetti di accedere ai benefici secondo il più vantaggioso regime previsto fino al 2 ottobre 2003 (ai sensi dell’articolo 13, comma 8, della L. n. 257/1992). Si ricorda che i benefici previdenziali riconosciuti ai lavoratori esposti all’amianto per un periodo superiore a 10 anni consistevano, ai sensi dell’articolo 13, comma 8, della L. n. 257/1992, in una maggiorazione ottenuta moltiplicando il periodo di esposizione per il coefficiente di 1,5.
Successivamente, l’articolo 47, comma 1, del D.L. n. 269/2003, ha ridotto tale coefficiente all’1,25, specificando inoltre che tale maggiorazione è utile solamente ai fini della determinazione dell’importo delle prestazioni pensionistiche (e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime).