LETTERA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO LETTA
04/02/2014TURBIGO PROCESSO ENEL
06/02/2014Orientamenti del Tribunale di Matera – Sez. Lavoro, in tema di Benefici Previdenziali Amianto ex art. 13, comma 8, L. 257/1992 e s.m.i.
- Sulla proponibilità dell’azione giudiziale nel regime precedente alla novella legislativa di cui all’art. 47 del D.L. 269/2003
Il Tribunale di Matera – Sez. Lavoro, si esprime su questo primo punto nel senso della rilevanza del procedimento amministrativo, che si risolve nella presentazione all’INPS della domanda amministrativa di riconoscimento del beneficio per esposizione all’amianto.
- Sulla legittimazione passiva dell’INPS
Il Tribunale di Matera – Sez. Lavoro, ritiene che la legittimazione passiva nelle azioni aventi come petitum la richiesta di riconoscimento dei benefici economici previsti dalla legge in tema di amianto appartiene in via esclusiva all’INPS. Ciò in quanto “il beneficio della rivalutazione contributiva previsto dall’art. 13, comma 8, L. 257/1992 in favore dei lavoratori del settore dell’amianto ha carattere pensionistico, essendo finalizzato a consentire un più rapido raggiungimento dell’anzianità contributiva utile per ottenere le prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria; ne consegue che nella controversia instaurata dal lavoratore ai fini del riconoscimento del relativo diritto, l’unico soggetto legittimato a stare in giudizio è l’Inps, essendo tale ente il solo tenuto ad operare la richiesta di rivalutazione”. L’INAIL dunque, non è parte del rapporto previdenziale e, di conseguenza, non è configurabile una posizione giuridica autonomamente tutelabile nei confronti di tale Istituto.
- Sulla decadenza con riguardo ai diritti previdenziali vantati in relazione agli artt. 47, c. 2 d.p.r. 30/04/1970 n. 639 e 47, c. 5, decreto legge n. 269 del 2003
Con riferimento all’art. 47, c. 2, d.p.r. n. 639/1970, il Tribunale di Matera – Sez. Lavoro, è costante nell’affermare che il termine iniziale del maturarsi della decadenza in questione decorre dalla istanza amministrativa inoltrata all’INPS.Con riferimento all’art. 47, c. 5, d.l. 269/2003, il medesimo Tribunale si è espresso a più riprese e con costante orientamento nel senso che deve escludersi l’applicabilità della nuova disciplina introdotta dall’art. 47 d. l. 269/2003 a tutti coloro che alla data del 2 ottobre 2003 fossero già pensionati o rientrassero nelle altre categorie di cui al c. 6-bis dell’art. 47 in questione e di cui all’art. 3, comma 132, l. 350/2003. Ancora, il Tribunale di Matera, in numerose sentenze precisa che “l’attribuzione del beneficio di cui all’art. 13, c. 8, l. 257/1992 in relazione alla disciplina meno favorevole di cui all’art. 47 del d.l. 269/2003, presuppone l’adibizione per un periodo non inferiore a dieci anni del lavoratore a mansioni comportanti un effettivo e personale rischio morbigeno a causa della presenza nei luoghi di lavoro, di una concentrazione media annua di fibre di amianto non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno. A tal riguardo, ulteriore condizione del diritto vantato è rappresentata dalla specifica e personale esposizione ad un ambiente, connotato dal superamento dei valori di rischio previsti dal d.lgl. n. 277/1991 per le polveri di amianto. La Suprema Corte (…) ha poi, affermato il principio secondo il quale il beneficio per cui è causa spetta a coloro che dimostrino l’adibizione ultradecennale a mansioni comportanti un effettivo e personale rischio morbigeno a causa della presenza, nei luoghi di lavoro, di una concentrazione di fibre di amianto che, per essere superiore ai valori limite indicati nella legislazione prevenzionale di cui al d.lgs. n. 277/1991 (…), renda concreta e non solo presunta la possibilità del manifestarsi delle patologie che la sostanza nociva – l’amianto – è idonea a generare”.
- Situazione legale delle pratiche per la rivalutazione contributiva ai sensi del d.lgs 257/92, successive modifiche ed integrazioni, gestite dall’associazione AIEA VBA
a) Totale ricorsi 1° Grado di giudizio con sentenza favorevole ai lavoratori, nr. 170, di cui:
- nr. 115 ricorsi passati in giudicato al 1° Grado di giudizio
- nr. 55 appelli rigettati dalla Corte di Appello di Potenza a seguito ricorso dell’INPS
b) Ricorsi amministrativi definiti da AIEA e depositati c/o il tribunale nr. 100
c) Ricorsi amministrativi in fase di preparazione (AIEA) nr. 120
- Ricorsi in appello dell’INPS
Nonostante la Corte di Appello, in data 28/11/2013, abbia rigettato gli appelli presentati dall’INPS relativi a nr. 55 ricorsi come esposto al punto 4-a, l’INPS continua ad appellarsi con le stesse motivazione che sono state rigettate dalla Corte.